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Principio di rotazione: una previsione paradossale fonte di mille contenziosi

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 12/6/2019)
Se c’è una previsione contenuta nel codice dei contratti pubblici fonte di mille complicazioni e di interpretazioni del tutto opposte in dottrina e giurisprudenza è lo sciagurato principio di rotazione, affermato dall’articolo 36.

Eppure, nonostante sforzi e proclami per modificare il codice dei contratti allo scopo di semplificarlo e “sbloccare i cantieri”, questa assurda previsione non ha formato oggetto di nessuna attenzione e meno che mai di intenti abolitori.

La rotazione è, ormai, divenuto un cruccio, un enigma inestricabile anche per chi, ANAC e giurisprudenza, dovrebbe fornire indicazioni chiare ed univoche.

Il vizio sta nella genesi della norma. Il principio di rotazione non è previsto in nessuna delle direttive europee dalle quali trae fonte il d.lgs 50/2016. E’, quindi, una creazione di diritto interno, che avrebbe anche un senso, se la norma fosse stata scritta in modo corretto e se le Linee Guida l’avessero sviluppate coerentemente col proprio significato.

Il guaio discende, dunque, dall’articolo 36, comma 1, del d.lgs 50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”.

Purtroppo, la definizione del principio è estremamente laconica. La frase che lo pone e regola è brevissima, sincopata e quindi esposta a chiavi di lettura tali da poterla espandere in ogni senso, o restringerla o, comunque, deviarla dal significato che appare.

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