12/04/2019 – I differimenti per il bilancio 2019 e per l’esercizio provvisorio non riguardano tutti gli enti locali

I differimenti per il bilancio 2019 e per l’esercizio provvisorio non riguardano tutti gli enti locali

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Ancora due differimenti del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali. A differenza dei due differimenti precedenti quelli concessi dal Ministero dell’interno con il decreto 28 marzo 2019 non riguarda tutta la platea degli enti locali, ma alcuni di questi ultimi che si trovano in obiettive difficoltà.

Ulteriore differimento al 30 aprile 2019. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio è ulteriormente differito al 30 aprile 2019. L’ulteriore differimento è motivato dalle difficoltà gestionali di detti enti. Per questi enti è confermata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 aprile 2019.

Ulteriore differimento al 30 giugno 2019. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici è ulteriormente differito al 30 giugno 2019. Sono interessati all’ulteriore differimento di comuni di cui:

– all’art. 1, comma 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2009, n. 77 (comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009);

– agli allegati 12 e 2-bisD.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (comuni collocati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016);

– alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018 – G.U. 2 gennaio 2019, n. 1 (comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, interessati dall’evento sismico del 26 dicembre 2018).

Per questi enti è confermata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 giugno 2019.

Riepilogo differimenti. Tenendo conto degli altri due differimenti adottati in precedenza si ha questa situazione:

– differimento al 31 marzo 2019. Il differimento al 31 marzo 2019 è stato adottato con decreto 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28). In precedenza c’era stato il primo differimento al 28 febbraio 2019 con decreto 7 dicembre 2018 (G.U. 17 dicembre 2018, n. 292). Questi due differimenti riguardano tutti gli enti locali;

– differimento al 30 aprile 2019. Questo differimento riguarda, come già visto in precedenza, gli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio;

– differimento al 30 giugno 2019. Questo differimento riguarda, come già visto in precedenza, gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici.

Effetti sui tributi locali. Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2018-30 aprile 2019 e 30 giugno 2019, secondo quanto visto in precedenza), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

– dell’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

– e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

D.M. 28 marzo 2019 del Ministero dell’interno (G.U. 6 aprile 2019, n. 82)

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