Print Friendly, PDF & Email
Oggetto

Verbalizzazione delle sedute consiliari. Interventi di singoli consiglieri.

Massima

1) L’interpretazione delle norme sul funzionamento del consiglio comunale, tra cui rientrano quelle in merito alla verbalizzazione delle sedute del consiglio, compete unicamente all’organo che le ha elaborate, quindi allo stesso organo consiliare. 2) Qualora il regolamento preveda che il verbale di deliberazione contenga gli elementi principali dei singoli interventi effettuati dagli amministratori locali, pare non coerente con tale previsione che la delibera comunale, con riferimento a tali interventi, si limiti ad un rinvio alla registrazione audio allegata alla stessa.

Funzionario istruttore BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere in merito alla verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta comunale. In particolare, desidera sapere se sia legittimo che la delibera comunale, con riferimento ai singoli interventi effettuati dagli amministratori locali, si limiti ad un rinvio alla registrazione audio allegata alla stessa e, qualora venga richiesto di “procedere ad una verbalizzazione scritta perfettamente conforme ad ogni parola utilizzata” dal consigliere/assessore durante l’intervento, possa considerarsi legittimo richiedere allo stesso di “fornire copia del testo scritto del proprio intervento in formato word”. 

L’articolo 8 dello statuto comunale, rubricato “Deliberazioni degli organi collegiali”, al comma 2, prevede che: “L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio”. 

Stante la previsione statutaria dell’Ente segue che le norme contenute nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nella parte relativa alla verbalizzazione delle sedute consiliari si applicano anche alla verbalizzazione delle sedute giuntali. 

L’articolo 21 di tale regolamento, rubricato “Processi verbali”, recita: 

“1. I verbali delle adunanze sono compilati dal Segretario comunale, coadiuvato dalla Segreteria e costituiscono prova autentica delle deliberazioni adottate dal Consiglio, può avvalersi della registrazione con mezzi elettronici. I consiglieri devono chiedere espressamente al Segretario comunale l’inserimento integrale dei propri interventi consegnandone copia del testo scritto. 

2. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione per scrutinio segreto. 

3. Tutti i verbali di deliberazione devono indicare il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa e la proclamazione fatta dal Sindaco, nonché l’indicazione dei nominativi dei consiglieri che hanno effettuato interventi durante la discussione riportandone per sintesi gli elementi più significativi. 

4. Dal verbale dovranno infine risultare: a) il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza; b) il nome ed il cognome di chi presiede il consiglio comunale, del Segretario e degli eventuali scrutatori; c) se si tratta di sessione ordinaria o sessione straordinaria; d) l’oggetto della proposta su cui il Consiglio è chiamato a deliberare; e) il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l’indicazione del nome di quelli che si sono astenuti e di quelli contrari. 

5. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all’ordine pubblico e al buon costume e di protesta contro i provvedimenti adottati. 

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto. 

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario”. 

Premesso che l’interpretazione delle norme sul funzionamento del consiglio comunale compete unicamente all’organo che le ha elaborate, quindi allo stesso organo consiliare, di seguito si esprimono, in via meramente collaborativa, delle considerazioni che possano essere di utilità all’Ente nella soluzione della questione posta. 

Con riferimento al primo quesito posto afferente alla possibilità che il verbale di deliberazione rinvii, quanto ai singoli interventi consiliari, alla registrazione che verrebbe allegata allo stesso, si ritiene di fornire risposta negativa. Ad un tanto sembra ostare la previsione di cui all’articolo 21, comma 3, nella parte in cui dispone che il verbale di deliberazione deve tra l’altro riportare “l’indicazione dei nominativi dei consiglieri che hanno effettuato interventi durante la discussione riportandone per sintesi gli elementi più significativi”. Dal tenore letterale della disposizione citata deriva, infatti, che il verbale non può limitarsi ad un semplice rinvio degli interventi effettuati dai consiglieri dovendo contenere gli elementi principali dello stesso. Benché la riproduzione degli interventi, ancorché in maniera succinta, non rientri tra gli elementi essenziali che, in generale, il verbale deve contenere[1], pur tuttavia tale essenzialità può essere imposta da una specifica previsione regolamentare sul punto, come nel caso in esame. 

Con riferimento al secondo quesito posto relativo alle modalità di riproduzione dell’intervento integrale di un consigliere soccorre il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 21 del regolamento sul funzionamento del consiglio nella parte in cui prevede che: “I consiglieri devono chiedere espressamente al Segretario comunale l’inserimento integrale dei propri interventi consegnandone copia del testo scritto.” La previsione regolamentare richiede unicamente la consegna di un testo scritto da parte del consigliere non specificando che lo stesso debba essere presentato su supporto informatico. Nel silenzio della previsione regolamentare sul punto si ritiene rientri nella discrezionalità del consigliere interessato aderire ad un’eventuale richiesta di presentazione del proprio intervento scritto anche mediante consegna di idoneo dispositivo digitale. 

——————————————————————————– 

[1] In tal senso si veda T.A.R. Pescara, Abruzzo, sez. I, sentenza del 14 gennaio 2010, n. 56 la quale recita: “Il processo verbale relativo agli interventi effettuati dai singoli consiglieri non è essenziale ai fini della valida esistenza di un atto deliberativo assunto dal Consiglio comunale, essendo essenziali, ai sensi dei principi generali che disciplinano la validità dell’atto amministrativo collegiale, solo la data di adozione, l’indicazione dei presenti e degli assenti, il contenuto dispositivo e l’esito della votazione”.

Torna in alto