12/03/2019 – Servizi pubblici a tassonomia diversificata: la ristorazione scolastica.

Servizi pubblici a tassonomia diversificata: la ristorazione scolastica.

di FRANCESCO TRAMONTANA – tratto da ildirittoamministrativo.it

QUI l’articolo completo

“Una recente pronuncia della Cassazione penale permette di affrontare il tema della natura e delle caratteristiche peculiari della ristorazione scolastica erogata dagli enti locali. Una tipologia di servizio, in vero, recentemente più volte assurta agli onori della cronaca.

Muovendo dalla sentenza con cui, in ragione dell’asserito carattere privato delle attività svolte, la Corte di Appello di Cagliari aveva assolto dal reato di frode nelle pubbliche forniture il titolare dell’impresa appaltatrice di un servizio mensa reso a favore di una scuola privata, il giudice di legittimità ha rimarcato il carattere di servizio pubblico assunto dalle prestazioni scolastiche erogate da soggetti privati. La questione era sorta poiché i giudici di appello avevano fondato la propria pronuncia sull’assunto che la natura privata dell’ente erogatore del servizio privasse quest’ultimo della configurazione di servizio pubblico. Propendendo invece per un’accezione marcatamente oggettiva della categoria dei servizi di interesse generale, i giudici di piazza Cavour hanno assunto ad argomento dirimente per tacciare di illegittimità le conclusioni della sentenza impugnata, la circostanza che il sistema delineato dalla legge 62 del 2000 in tema di parità scolastica e diritto allo studio faccia leva su una nozione di servizio scolastico che prescinde dalla natura giuridica del soggetto che eroga le prestazioni. La formulazione dell’articolo 1 ne sarebbe la riprova: “il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e dagli enti locali”. Ciò, secondo la suprema Corte, fa scemare la rilevanza assunta dalla natura giuridica di chi somministra la prestazione, il quale in ogni caso assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio. Se sotto il profilo penale ciò sembra condurre alla conclusione che l’erogazione di un’attività scolastica determini l’imputabilità per reati propri e non per reati comuni, dal punto di vista più marcatamente amministrativo, la pronuncia induce a interrogarsi sulla natura del servizio di ristorazione scolastica…”

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