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La stagionalità non esclude la tassazione  

di Sergio Trovato – Italia Oggi Sette – 11 Marzo 2019

Attività ricettive soggette al pagamento della tassa rifiuti per l’intero anno anche se stagionali. Lo ha chiarito la Cassazione (sentenza 22756/2016) smentendo le prese di posizione di alcuni giudici di merito sull’ esenzione dalla tassa delle strutture ricettive durante il periodo di chiusura stagionale. Secondo la Cassazione gli alberghi pagano la tassa anche nel periodo in cui sono chiusi e l’ attività viene sospesa perché è finita la stagione turistica. Nel periodo di sospensione dell’ attività non è previsto alcun esonero dal pagamento.

Per i giudici di legittimità, «la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell’ anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo». Le cause di esclusione dal pagamento della tassa di un immobile adibito ad albergo, o di altra tipologia di struttura ricettiva, «non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’ utente», così come non possono dipendere dal «mancato utilizzo di fatto del locale o dell’ area».

E «non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura». In senso contrario si sono espressi sulla questione i giudici di merito, che hanno concesso una riduzione tariffaria per il mancato esercizio dell’ attività alberghiera durante alcuni mesi dell’ anno. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Livorno, con la sentenza 518/2015, ha ridotto la tariffa del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera, poiché la tassa va rapportata all’ effettiva produzione di rifiuti. In effetti, la tassa può essere ridotta per le attività stagionali, ma è una scelta dell’ amministrazione comunale.

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