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Postazioni controllo velocità sempre segnalate e apparecchiature tarate periodicamente

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale

Un automobilista sanzionato per eccesso di velocità ricorre senza successo, prima al Giudice di Pace e poi in Tribunale per vedere riconosciute le sue ragioni.

Il Tribunale aveva ritenuto, tra l’altro, infondate le doglianza della mancata indicazione, sul verbale di accertamento, della presenza del cartello di preavviso della rilevazione della velocità e della indicazione circa la taratura dell’apparecchio, in quanto, secondo i giudici dell’appello, nel primo caso nessuna norma prevede che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico e, in ogni caso, l’appellante non aveva fornito specifica prova della sua mancata collocazione e che le apparecchiature utilizzate, purché debitamente omologate, non debbono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1992, istitutiva del sistema nazionale di taratura, né l’interessato aveva fornito prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura.

L’interessato ricorre in Cassazione e, su questi specifici punti, lamenta, la violazione di legge della sentenza impugnata, con riferimento art. 45, comma 6, C.d.S.D.Lgs. n. 285 del 1992, in materia di segnali, dispositivi e apparecchi per il controllo della velocità e loro approvazione o omologazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo della mancata indicazione, sul verbale di accertamento, in ordine alla taratura dell’apparecchio utilizzato, mentre la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma richiamata, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (cfr. Corte Cost. sentenza 18 giugno 2015, n. 113),

La Suprema Corte riconosce che, in effetti, la sentenza della Corte Cost. richiamata, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 46, comma 6, D.Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Nel caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchiatura utilizzata, come nel giudizio in esame, il Giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. Civ., Sez VI, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 533), mentre la sentenza impugnata, al riguardo ha ritenuto che fosse onere del ricorrente provare il malfunzionamento dell’apparecchio, escludendo la necessità di procedere alla periodica verifica di funzionalità da parte di organi tecnici che ne attestino il perfetto funzionamento e la taratura.

Il ricorrente lamenta una ulteriore violazione di legge, con riferimento all’art. 4, L. n. 168 del 2002 e al D.M. Trasporti del 15 agosto 2007, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che nessuna norma prevede che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di segnalazione della presenza del dispositivo di controllo della velocità, mentre è onere dell’Amministrazione resistente fornire la prova della presenza di cartelli o altre segnalazioni obbligatorie per rendere nota ai conducenti la presenza della postazione di controllo, come previsto dal decreto citato.

Ai sensi dell’art. 4L. n. 168 del 2002 l’Ente proprietario della strada è tenuto a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, ciò comporta l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.

La precettività di tale norma è stata poi rafforzata dalla modifica operata nel 2007 all’art. 142C.d.S. che al comma 6-bis, prevede espressamente “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione…“. L’individuazione delle modalità di impiego veniva rimessa ad apposito decreto ministeriale, adottato il 15/08/2007, il quale sul punto prevede, in particolare, all’art. 2, comma 1, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante“, aggiungendo poi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km“.

E’ chiaro, quindi, confermando una giurisprudenza pressoché costante, che la preventiva segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, che svolgono tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, si riflette sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 26 marzo 2009, n. 7419Cass. Civ., Sez. II, sentenza 12 ottobre 2009, n. 21634Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 14 marzo 2014, n. 5997Cass. Civ., Sez. II, sentenza 29 luglio 2016, n. 15899).

La validità del procedimento di accertamento dell’eccesso di velocità attraverso un dispositivo elettronico, è subordinata al fatto che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalato. La presenza di tale segnaletica non esige che l’informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata regolarmente posizionata o ne sia stata ammessa l’esistenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza, 13 gennaio 2011, n. 680).

La sentenza impugnata ha correttamente affermato che nel verbale di contestazione non deve essere necessariamente riportata l’espressa indicazione della presenza della prescritta segnaletica, ma ha errato ove ha sancito che è onere dell’opponente provare l’assenza della medesima, quando, invece, in mancanza di un’attestazione fidefacente contenuta nel verbale, tale prova incombe sull’Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

Per quanto sopra, il ricorso viene accolto e la sentenza di appello viene cassata.

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 22 gennaio 2019, n. 1661

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