12/02/2019 – iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e comunitari

Vorrei ottenere informazioni circa l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e comunitari, in modo particolare vorrei sapere in quali casi questa iscrizione non può essere concessa sulla base del disposto del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto Decreto Salvini).

a cura di Simone Chiarelli

L’art. 13D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 rubricato “Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica” introduce un comma all’art. 4D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 disponendo “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“. La norma dunque prevede che il mero rilascio del permesso di soggiorno non possa costituire elemento sufficiente per il riconoscimento della residenza dello straniero.

Il Ministero dell’interno con Circ. 18 dicembre 2018 “Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132” ha precisato soltanto che “Di conseguenza, ai richiedenti asilo -che, peraltro, non saranno più iscritti nell’anagrafe dei residenti (art. 13)- vengono dedicate le strutture di prima accoglienza (CARA e CAS), all’interno delle quali permangono, come nel passato, fino alla definizione del loro status”.

Dunque, se prima era previsto che, per il richiedente accolto nei centri o strutture a cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica adesso è contemplato che l'”accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’ assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2″ ossia domicilio, residenza o indirizzo del centro ove è trattenuto.

Pertanto ai fini dell’iscrizione anagrafica il soggetto dovrà dimostrare la sussistenza di ulteriori e diverse condizioni rispetto a quelle previste dall’art. 6, comma 7D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che dispone “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”.

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