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A differenza del MEF per i giudici contabili gli assegni per il nucleo familiare sono da sottrarre ai vincoli della spesa di personale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

La domanda posta da un comune

Il Sindaco di un comune chiede ai magistrati contabili se gli assegni corrisposti ai dipendenti per il nucleo familiare debbano essere esclusi dalle spese rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 557-quaterL. 27 dicembre 2006, n. 296, stante la mancata volontà dell’ente di poter incidere su tale spesa che rappresenta un obbligo di corresponsione. Si ricorda il particolare apparato sanzionatorio previsto dal legislatore qualora l’ente non rispetti la riduzione della spesa del personale (attualmente fissata nella media delle spese sostenute nel triennio 2011-2013). Infatti, in caso di sforamento della spesa le attuali disposizioni normative prevedono il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, con estensione anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che possano essere interpretati come elusivi del divieto.

Alla natura assistenziale dell’assegno per il nucleo familiare si accompagna alla considerazione che l’ente datore di lavoro, tenuto all’erogazione dell’assegno in presenza dei requisiti previsti dalla legge, non può intervenire né sull’an né sul quantum debeatur. Pertanto, al pagamento l’ente è obbligato per legge, su semplice richiesta del dipendente e i livelli reddituali del suo nucleo familiare siano ricompresi nelle tabelle predisposte annualmente dalla RGS, mentre l’importo dell’assegno è determinato sulla base della tipologia, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare, e soggetto alla rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT.

La risposta del Collegio contabile

La Corte dei conti lombarda evidenzia come sull’inclusione di tali assegni si è espressa sia la Sezione delle Autonomie nel 2015 tra le voci da considerare nell’ambito dell’aggregato spesa del personale, rilevante ai sensi del citato comma 557 rientrassero anche gli “oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo”. La stessa Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 6 del 2006 nel definire le componenti della spesa di personale, ha considerato anche gli assegni per il nucleo familiare (unitamente ai buoni pasto e alle spese per equo indennizzo). Tali indirizzi, tuttavia, non sono meritevoli di conferma in quanto tale spesa, proprio per la sua assistenziale non programmabile deve poter essere esclusa per le motivazioni seguenti:

– non riconducibilità dell’assegno per nucleo familiare all’attività lavorativa resa dal dipendente, bensì alla situazione reddituale del nucleo familiare del dipendente medesimo;

– assenza di qualsiasi discrezionalità amministrativa nel governo di tale voce di spesa, non riconducibile ad alcuna volontà dell’ente volta ad espandere la spesa per il personale;

– indeterminatezza e imprevedibilità della spesa per ANF che sfugge all’adozione da parte dell’ente di interventi programmatori e gestionali che consentano di adottare misure idonee al suo contenimento.

Tale esclusione, inoltre, racchiude le motivazioni della Sezione delle Autonomie che con la deliberazione n. 2 del 2010 ha espresso il principio secondo cui la mancanza di discrezionalità dell’amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto consente agli enti di considerare le spese al netto degli oneri non rientranti nell’ambito della loro autonomia e responsabilità.

Conclusioni

Il Collegio contabile lombardo ammette, pertanto, che gli assegni per il nucleo familiare sino da considerare esclusi dall’aggregato spesa del personale, operazione questa che gli enti dovranno effettuare anche nel periodo 2011-2012-2013 al fine di rendere omogenea la base i calcolo e di raffronto nel tempo.

Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 31 gennaio 2019, n. 26

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