12/01/2019 – Qual è il quorum necessario affinché possano considerarsi valide le sedute consiliari di seconda convocazione?

Qual è il quorum necessario affinché possano considerarsi valide le sedute consiliari di seconda convocazione?

L’ art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, «nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto», la determinazione del «numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute», con il limite che tale numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del «terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

Nella fattispecie in esame, il consiglio comunale ha deliberato la modifica della disposizione regolamentare sul funzionamento dell’ organo consiliare recante la disciplina relativa alla seduta di seconda convocazione prevedendo, ai fini della validità della seduta stessa, la presenza di «almeno quattro consiglieri». Poiché il consiglio comunale in questione è composto solo da tre consiglieri di minoranza, emergerebbe la difficoltà, per questi ultimi, di poter esercitare il proprio mandato elettivo a causa del ripetersi delle assenze della maggioranza e alla conseguente mancanza del numero legale previsto per la validità delle sedute del consiglio.

In merito, il Tar Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181, pronunciandosi in tema di c.d. «ostruzionismo di maggioranza», ha evidenziato che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l’ esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il Tar citato, l’ art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti «qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche».

La modifica regolamentare proposta, pertanto, unitamente alla lamentata assenza sistematica dei componenti di maggioranza potrebbero configurare un inammissibile svilimento dei diritti e delle prerogative dei consiglieri di minoranza. Premesso che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo al ministero dell’ interno, l’ ente locale in questione dovrebbe valutare l’ opportunità di rivedere la propria normativa regolamentare.

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