11/12/2019 – Debiti fuori bilancio: regolamentazione contabile di quelli rivenienti da Sentenze esecutive

Debiti fuori bilancio: regolamentazione contabile di quelli rivenienti da Sentenze esecutive
10 Dic, 2019
 
 
Nella Delibera n. 27 del 21 novembre 2019, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, è stata chiamata a dirimere la questione di massima inerente all’interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da Sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). In particolare, in difetto di una espressa previsione, se possa in via interpretativa individuarsi uno specifico statuto per i debiti fuori bilancio rivenienti da Sentenza esecutiva, fissando se del caso i presupposti in costanza dei quali procedersi all’immediato pagamento dei relativi oneri e differendo dunque ad un successivo momento l’adozione della Deliberazione consiliare di riconoscimento del debito. La Sezione chiarisce che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una Sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Ente della relativa Deliberazione di riconoscimento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l’art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare. Peraltro, la Sezione specifica che il Paragrafo 9 punto 9.1, dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento “all’emersione di debiti assunti dall’Ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta”, sottolinea “la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”. Di qui l’inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento.

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