11/11/2019 – Se la piattaforma non funziona il concorrente non può subirne le conseguenze!

Se la piattaforma non funziona il concorrente non può subirne le conseguenze!
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 8/ 11/ 2019, n.1727.
Scritto da Roberto Donati 8 Novembre 2019
Impresa esclusa dalla gara per 25 secondi!
La piattaforma non funziona e, per soli 25 secondi, non viene completata la procedura di acquisizione delle offerte ( il sistema si è bloccato  automaticamente al raggiungimento dell’orario finale indicato nel bando ) .
La ricorrente chiede, via pec, di essere comunque ammessa a presentare l’offerta ma, lo stesso giorno, la Commissione di gara si riunisce e ammette alla fase successiva della procedura solo le ditte le cui offerte erano presenti nella piattaforma .
La ricorrente, dunque , non viene ammessa.
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 8/ 11/ 2019, n.1727, accoglie il ricorso ed annulla l’esclusione.
Nel settore delle procedure selettive informatiche, la tardiva presentazione dell’offerta che sia riconducibile a un malfunzionamento ascrivibile al gestore del sistema non può risolversi in danno del partecipante, e ciò in applicazione dei fondamentali principi, già richiamati, di par condicio e di favor partecipationis nelle procedure di gara. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che per “i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc) […] non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo” (Cons. Stato Sez. III, 3.7.2017 n. 3245).
In tal senso si è espressa in termini netti anche la giurisprudenza di questa sezione: “Reputa il Collegio di aderire al precedente di cui al TAR Bari, I, 28.7.2015, n. 1094, che su questione analoga – nel richiamare l’orientamento del Consiglio di Stato, il quale ha evidenziato che <> (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n. 481) – ha affermato che: <<… le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti>>. <>. Tale orientamento è stato di recente ribadito da TAR Milano, I, 9.1.2019, n. 40” (TAR Puglia, Lecce, II, 10 giugno 2019 n. 977; cfr: 9 maggio 2018 n. 793)
In presenza di una denuncia di malfunzionamento con richiesta di rimessione in termini da parte del concorrente, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la fondatezza della stessa e l’eventuale riconducibilità del disservizio alla sfera di responsabilità del gestore del sistema, determinandosi poi in modo consequenziale rispetto all’istanza proposta dal soggetto partecipante alla gara.
….
È dunque palese e risulta per tabulas, nell’esclusione/non ammissione risultante dal verbale della prima seduta della commissione di gara, il difetto di qualsivoglia istruttoria e motivazione sull’istanza della ricorrente, che risulta pertanto illegittima per eccesso di potere, oltre che per violazione dell’art. 3 L. 241/1990 (TAR Puglia, Lecce, II, 9 maggio 2018 n. 753).
L’esclusione viene annullata.

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