11/11/2019 – Emesso il provvedimento d’ordine dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per mancata rotazione ordinaria dei dirigenti di un ente locale

Emesso il provvedimento d’ordine dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per mancata rotazione ordinaria dei dirigenti di un ente locale
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
La vicenda
Nel piano anticorruzione della regione era stata stabilita la rotazione degli incarichi dirigenziali non generali. In considerazione della sua mancata adozione, l’Autorità comunicava al Responsabile della prevenzione della corruzione e alla Giunta della regione che il Consiglio aveva deliberato, di non doversi procedere all’adozione di un provvedimento d’ordine, stante l’adozione di provvedimenti propedeutici all’applicazione della misura della rotazione ordinaria del personale, fermo restando la comunicazione delle misure adottate pena l’adozione del provvedimento d’ordine. Infatti, nella fase di riscontro dell’adozione delle misure stabilite nel piano anticorruzione dove era prevista la rotazione degli incarichi dirigenziali non generali, il responsabile dell’anticorruzione comunicava all’Autorità che l’Organo esecutivo con propria delibera aveva adottato un «atto di indirizzo sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e sulla rotazione del personale dirigenziale di livello non generale» in cui erano stati approvati i criteri di selezione, integrativi rispetto a quelli di legge, nonché venivano fornite alcune indicazioni necessarie ad uniformare le modalità di assegnazione dei dirigenti in sede di attuazione della rotazione ordinaria prevista nel PTPCT 2019/2021. Sulla base di tale deliberazione si procedeva con avviso interno di selezione per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, riservato ai dirigenti di ruolo dell’Amministrazione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione. L’Amministrazione, a seguito della scadenza dei termini dell’avviso, nonostante avesse concluso l’iter per il conferimento di incarichi dirigenziali, non provvedeva tuttavia alla formale assegnazione degli stessi, senza procedere, quindi, all’applicazione della rotazione del personale dirigenziale non generale. La Giunta regionale, con proprio atto ha infatti manifestato la volontà di differire il termine della programmata rotazione al 28 febbraio 2020, motivando il proprio provvedimento sia con riferimento alle imminenti consultazioni elettorali, sia in merito ad asseriti «gravi pregiudizi all’attività amministrativa dell’ente, avuto riguardo alla necessità di garantire il raggiungimento dei target di spesa comunitaria entro il 31 dicembre 2019».
Le motivazioni dell’ANAC
Premette l’Autorità anticorruzione come i dirigenti di livello non generale non sono soggetti al cd. spoils system, regolato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145 e dalla successiva L. 24 novembre 2006 n. 286 (di conversione del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262), che prevede la cessazione automatica degli incarichi di alta dirigenza nella pubblica amministrazione passati 90 giorni dalla fiducia al nuovo esecutivo. La stessa Consulta (sentenza n. 233/2006) aveva modo di precisare che si debba escludere che lo spoils system possa riferirsi anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale che restano quindi soggetti alla rotazione ordinaria così come individuata dal Piano anticorruzione adottato dall’ente. Infatti, è stato affermato che l’attuazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell’organizzazione e degli uffici. A tal riguardo, evidenzia l’ANAC, nell’aggiornamento del piano 2018 al paragrafo 10 è comunque riportato che «il richiamo all’autonoma determinazione [delle amministrazioni] circa le modalità di attuazione della misura non significa non tener conto delle previsioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni fornite nel PNA 2016». Proprio per tale precisa indicazione, nella fase di interlocuzione con l’amministrazione regionale è stato rappresentato che l’autonoma decisione dell’ente non può giustificare la mancata applicazione della disciplina sulla rotazione ordinaria, evidenziando alla regione che l’omessa adozione dei provvedimenti di rotazione entro i termini programmati avrebbe dato impulso a un provvedimento d’ordine.
Effettuate le premesse, secondo l’Autorità, non sono condivisibili le decisioni dell’organo esecutivo del rinvio della rotazione, stante che la decisione era stata programmata, nel proprio piano triennale dell’anticorruzione, prevedendo il termine del 30 settembre 2019, sicché l’amministrazione avrebbe potuto porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare le paventate inefficienze amministrative. Pertanto, l’Autorità stigmatizza il comportamento dell’amministrazione regionale che, dopo aver intrapreso le azioni propedeutiche all’applicazione della rotazione, ha assunto la decisione di rinviare l’applicazione della misura al 28 febbraio 2020, vanificando uno dei principi cardine della L. n. 190/2012.
Provvedimento d’ordine
Si ricorda come l’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. n. 190/2012, «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione da parte dell’Autorità (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017), il procedimento di vigilanza si conclude nel seguente atto “ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere di atti e provvedimenti contrastanti con tali misure, ai sensi del comma 3 dell’art. 1L. n. 190 del 2012“.
Nel caso di specie con deliberazione n. 924 del 16 ottobre 2019 l’Autorità ha ordinato alla Giunta regionale l’applicazione della rotazione ai dirigenti di livello non generale, così come prevista nel PTPCT 2019-2021 e di dare comunicazione delle decisioni assunte entro il termine di trenta giorni. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20 del citato regolamento, in caso di mancato adeguamento dell’amministrazione ad un ordine dell’Autorità, il Consiglio può disporre la pubblicazione dell’atto di constatazione anche sul sito dell’amministrazione interessata.
Annotazioni conclusive
Il provvedimento d’ordine, tuttavia, non ha un potere sanzionatorio, quanto piuttosto la sua natura è di tipo reputazionale, in quanto riconosce all’ANAC il ruolo di divulgare le inadempienze degli enti. Si ricorda che l’unica eccezione, sul potere sanzionatorio, è contenuta nell’art. 19, comma 5, D.L. n. 90/2014, che esplicitamente attribuisce all’Autorità il potere di comminare, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

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