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Permessi orari retribuiti per visite specialistiche dopo il nuovo CCNL funzioni locali

 

L’Aran – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – con parere del 9 ottobre 2018 si è espressa in merito ad un quesito in materia di permessi orari retribuiti, l’art 35 nuovo CCNL Funzioni Locali ha introdotto la nuova tipologia di permessi orari retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. A tal proposito l’Ente chiede di sapere se è corretto ritenere che, per il 2018, le 18 ore annue di tale tipologia di permessi devono essere riproporzionate in modo da tenere conto della data di decorrenza degli effetti del nuovo CCNL.

L’Agenzia, osserva che il nuovo istituto contrattuale, applicabile dal 22 maggio 2018 prevede un quantitativo di 18 ore annue che possono essere fruite rispettando le condizioni espressamente stabilite dallo stesso art. 35 del CCNL del 21.5.2018.

In quanto nuovo istituto, non trova precedenti e non si collega alla pregressa disciplina applicabile in materia, l’eventuale fruizione, ai sensi 55-septies del D.Lgs.n.165/2001, nei primi mesi del 2018, di assenze giornaliere per visite specialistiche non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale.

Dunque, nel corso del 2018, il lavoratore potrà sempre fruire di permessi retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente alla data del 22 maggio 2018 si era già assentato per la medesima motivazione.

ARAN, PARERE, 9 OTTOBRE 2018

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