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Nessun riposo compensativo per chi lavora di turno nella giornata festiva infrasettimanale

di Consuelo Ziggiotto
Nel caso in cui la prestazione di lavoro cada in una giornata festiva infrasettimanale, l’indennità di turno regolata all’articolo 22 del contratto 14 settembre 2000 (ora articolo 23 del contratto 21 maggio 2108) compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Il trattamento economico più favorevole, configura il diritto ad astenersi al lavoro nelle giornate festive infrasettimanali, come diritto disponibile.

In questo modo torna a esprimersi la Corte di cassazione civile, con la sentenza n. 21412/2019, in relazione a una vicenda che ha coinvolto il corpo della Polizia municipale di un ente locale.

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