11/09/2019 – Accesso civico, vietato intralciare la Pa

Accesso civico, vietato intralciare la Pa

di Pietro Alessio Palumbo
Non di rado nella prassi si riscontra che l’accesso civico viene utilizzato per aggirare i limiti posti all’accesso tradizionale. Tuttavia, il rapporto tra le due fattispecie di accesso non è di continenza ma di scopo e quindi di ben distinta utilizzabilità. In altre parole, i fini dei due istituti, sebbene talvolta cumulabili, restano differenziati. La valutazione della richiesta di accesso civico da parte dell’ente pubblico va di conseguenza svolta con prudente attenzione affinché non se ne faccia un «uso malizioso», volto al mero intralcio all’attività della pubblica amministrazione, o magari, secondo una lettura diversa di buona fede, per soddisfare un interesse di natura egoistica che comunque resta incongruente con le finalità pubblicistiche del nuovo istituto di trasparenza. Con la sentenza n. 5702/2019, il Consiglio di Stato ha delineato i precisi argini dell’istituto dell’accesso civico insegnando che esso va utilizzato senza sviamenti dalla sua funzione volta a finalità partecipative e di leale collaborazione tra cittadini e istituzioni.

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