11/09/2018 – Senza gara è illegale affidare una struttura sociosanitaria a un privato

Senza gara è illegale affidare una struttura sociosanitaria a un privato

 11/09/2018 Territorio e governo locale

Con la delibera n. 613/2018 dell’Anac, è diventata norma la necessità di un bando e una gara pubblica, per l’affidamento di uso e gestione di una struttura sociosanitaria polifunzionale a enti privati, facendo così diventare illegittime quelle concessioni in via diretta di un Comune a beneficio di un privato, senza questo passaggio. L’Anac ha inoltre disposto della segnalazione tanto alla procura regionale della Corte dei Conti quanto alla Procura della Repubblica al fine di gestire l’eventuale seguito di competenza.

L’Autorità anticorruzione ha confermato in questo modo che anche alle materie diverse dagli appalti pubblici si applicano i principi di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di trasparenza e d’imparzialità, cioè ad ogni attività suscettibile di valutazione in termini economici. Da questo risulta evidente come si possono applicare alle concessioni di beni pubblici i principi di diritto comunitario, perché la soggezione a questi principi di evidenza pubblica si basano proprio sull’eventualità che una concessione possa offrire un’occasione di guadagno a enti o società operanti sul mercato, come stabilito nell’articolo 4 DLgs 50/2016, in relazione ai principi riguardanti la concessione dei contratti pubblici esclusi.

Il caso si sviluppa intorno a un’istruttoria che l’Autorità ha svolto riguardo un immobile costruito tramite finanziamento regionale, al fine di accogliere e fornire servizi socio-assistenziali, per realizzare una struttura sanitaria di appoggio per l’Asl del territorio. Numerose vicende circondano la realizzazione dell’edificio, tra cui spicca proprio la revoca del finanziamento regionale, perché si è ritenuta incoerente la destinazione dei fondi pubblici da devolvere, che alla fine ha visto la propria ultimazione, ed è poi stato concesso in via diretta a una società cooperativa in liquidazione (ovvero un ente privato, in grado di svolgere attività socio-sanitarie con autorizzazioni regionali, sospese in un secondo momento) senza alcuna gara.

La concessione diretta si è verificata per mezzo di un’ordinanza sindacale urgente, ma stando all’analisi effettuata dall’Anac non erano presenti i requisiti di eccezionalità presenti nell’articolo 54 del Tuel, oltre al fatto di averla trovata sprovvista dei pareri di regolarità tecnica e contabile che dovevano essere svolti dagli uffici comunali. Ampio spazio viene dedicato alla normativa di riferimento e alla giurisprudenza relativa al caso nell’istruttoria stabilita dall’Autorità, per sviscerare lo schema di concessione mista di uso e gestione della struttura e della concessione di un servizio pubblico quando riguarda l’argomento assistenza socio sanitaria.

Articolo di Massimo Chiappa

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