11/09/2018 – Pubblico impiego: le condizioni per il rimborso delle spese legali sostenute

Pubblico impiego: le condizioni per il rimborso delle spese legali sostenute

Pubblicato il 10 settembre 2018


 

Il dipendente pubblico assolto nel processo penale avviato a suo carico per la timbratura del cartellino marcatempo di un altro dipendente, non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa, in quanto tale comportamento esula dalla funzione svolta e costituisce grave violazione dei doveri d’ufficio.

Questo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con le sentenze nn. 20561 e 20563 del 6 agosto 2018.

Per i dipendenti pubblici il rimborso delle spese legali è subordinato alla circostanza che i fatti o gli atti siano direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio e all’insussistenza del conflitto d’interessi tra il dipendente e l’ente pubblico.

L’amministrazione, dunque, è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché sussista un interesse specifico al riguardo e tale interesse è ravvisabile qualora sussista imputabilità dell’attività all’amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attività con il fine pubblico (Cass. n. 2366/2016, n. 5718/2011, n. 24480/2013, n. 27871/2008).

La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione.

In sostanza, il fatto oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta (Consiglio di Stato 26 febbraio 2013, n. 1190 e Consiglio di Stato 22 dicembre 1993, n. 1392).

A tal proposito i giudici hanno ribadito che la timbratura del cartellino marcatempo, al momento di accedere in ufficio, è l’adempimento di un dovere del dipendente legato al rapporto di lavoro esistente con la pubblica amministrazione, senza alcun riguardo al compimento di atti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio o di servizio riferibili all’ente.

 

QUI Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 20561 del 6 agosto 2018.

QUI Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 20563 del 6 agosto 2018.

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