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Collocamento obbligatorio: la direttiva della Funzione Pubblica

Pubblicato il 10 luglio 2019

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, contenente chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
La direttiva detta indirizzi applicativi e linee guida per una corretta applicazione della normativa di riferimento, inerente ai soggetti beneficiari, alla quota d’obbligo, alle modalità assunzionali per disabili e congiunti superstiti, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché l’estensione dei benefici della legge n. 407/1998 (in favore alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) alle vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni  o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro,  testimoni di giustizia, ed infine le sanzioni applicabili.
In particolare, viene chiarito che:
  • l’obbligo del rispetto della quota obbligatoria si applica a prescindere dalla necessità di procedere a nuove assunzioni da parte dell’Ente;
  • i vincoli assunzionali degli Enti o il blocco delle assunzioni in via sanzionatoria non incide sul collocamento obbligatorio che deve essere in ogni caso garantito;
  • l’obbligo di assunzione sussiste fintanto che la quota di obbligatoria non sia esaurita;
  • l’obbligo di assunzione prende a riferimento come base di computo il personale complessivamente occupato dall’Ente;
  • la quota d’obbligo si ripartisce, ove possibile, in modo omogeneo, nell’ambito delle singole aree o categorie, pertanto le dotazioni organiche definite nel piano del fabbisogno del personale ne dovranno tenere adeguatamente conto;
  • per le p.a. che hanno un’articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l’Ente complessivamente inteso, fermo restando la ripartizione per aree o categorie;
  • gli enti non possono procedere a compensazioni interregionali ma devono garantire una omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale affinché la quota complessiva sia il più possibile distribuita in modo omogeneo tra regioni e provincie;
  • il ricorso alla convenzione deve essere utilizzato in via residuale, ovvero una volta che sia accertata l’impossibilità di ricorrere agli altri canali assunzionali previsti dalla normativa vigente per i posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. La convenzione deve essere strutturata secondo criteri che tengano conto delle abilità, delle competenze e del titolo di studio richiesto;
  • gli adempimenti previsti in materia di mobilità, ex artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del d.lgs. 165/2001 non si applicano alle assunzioni delle categorie protette per la copertura della quota d’obbligo;
  • è ammissibile l’assunzione delle categorie protette in regime di part-time, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;
  • in caso di attivazione di tirocini per le categorie protette, al termine dello stesso, compiute le verifiche previste, si dovrà disporre l’assunzione in ruolo di tali soggetti che hanno terminato positivamente il tirocinio, nel ruolo e nell’area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.
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