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Accesso alla pratica edilizia consentito ai consiglieri comunali

S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 11/7/2019)
Accesso alle pratiche edilizie da accogliere a favore dei consiglieri comunali. L’unico limite è rappresentato dal minor aggravio per gli uffici pubblici. È questa la conclusione alla quale è pervenuto il TAR Puglia, Bari, Sez. III, nella sentenza 4 giugno 2019, n. 795. Come noto, la disciplina relativa all’accesso del consigliere comunale è disciplinata dall’art. 43, co. 2 del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

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