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Ccnl, aumenti soggetti ai tetti di spesa

 

(pag. 31) Anche gli incrementi previsti dai nuovi Ccnl sono soggetti al tetto di spesa del salario accessorio. È quanto affermato dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Puglia nella recente deliberazione n. 99/2018/Par. La pronuncia sostiene che il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 si applica anche agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali, sottoscritto lo scorso 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario può essere attribuita, ad avviso dei magistrati contabili, alla dichiarazione congiunta n. 5, allegata al medesimo Ccnl, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. L’art. 23 prevede, a decorrere dal 2017, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Nel computo del tetto di spesa rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo, a tal fine destinate. Il contenuto dell’art. 23, comma 2, del dlgs n. 75/2017 è sostanzialmente confermato dall’art. 67, comma 7, del Ccnl, secondo il quale «la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del dlgs n. 75/2017». Per quanto concerne la dichiarazione congiunta n. 5, essa recita che «in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti». Ma, da un lato, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, né sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica; dall’altro lato, essa viene intesa nel senso che un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate può risultare legittimo se non comporta un incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all’anno 2016. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa. Rimane il fatto che le sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 6 hanno verificato positivamente la compatibilità economica e finanziaria al momento della certificazione del Ccnl, soffermandosi puntualmente anche sulla dichiarazione congiunta. Per cui sembra esservi un contrasto interno alla magistratura contabile, che dovrà essere prontamente risolto mediante un intervento in sede nomofilattica.

Matteo Barbero

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