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Molise, del. n. 94 – Incarichi ex art. 110 Tuel: limiti, condizioni, durata

Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti e ai presupposti per procedere al conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 94/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ribadito che gli incarichi a contratto ex articolo 110, comma 1, del Tuel, sono sottoposti ai limiti quantitativi imposti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Al contrario, stante la natura flessibile dell’incarico, non risulta applicabile il divieto di assunzione introdotto dal comma 424 dell’articolo 1 della legge 190/2014 per consentire la prioritaria ricollocazione del personale provinciale in soprannumero destinatario delle procedure di mobilità, avendo ad oggetto esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato.

Quanto ai presupposti, per il conferimento dell’incarico è necessaria non solo una previsione statutaria in tal senso e la carenza in organico, ma anche l’espletamento di una apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità.

Inoltre, in virtù del richiamo operato dall’art. 19, comma 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 al precedente comma 6 del medesimo articolo, risulta applicabile anche agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1, Tuel, il presupposto negativo dato dalla non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione della specifica qualificazione professionale posseduta dell’incaricato.

Al contrario, non risulta applicabile la disciplina di cui all’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui prescrive che le assunzioni relative al lavoro flessibile possano essere effettuate solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” in quanto con l’articolo 110, comma 1, è uno strumento utilizzabile al fine di dare copertura a posti già previsti dalla dotazione organica (il che certifica trattarsi di esigenze assolutamente non eccezionali o temporanee).

Relativamente alla durata del contratto di lavoro, non si applica il termine massimo di trentasei mesi, previsto dal d.lgs. 368/2001 per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 110, del Tuel, i contratti di cui ai primi due commi “non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”.

La normativa, pertanto, prevede una soglia di massima estensione dell’incarico contemplando, invero, un’ipotesi di decadenza ex lege del dirigente a contratto, il quale, per effetto della scadenza del mandato amministrativo, subisce infatti una caducazione automatica, senza che, a tal fine, sia necessario adottare alcun provvedimento o atto.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Molise del. n. 94 -16

 
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