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Sulla possibilità di rideterminare l’Addizionale comunale all’Irpef dopo l’approvazione del bilancio

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

Un Sindaco, dopo aver premesso che il 19 dicembre 2018 (ovvero entro il termine ordinario stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio) il Consiglio comunale ha deliberato le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef e la quota di esenzione dello stesso tributo per l’anno 2019 e, contestualmente, il bilancio di previsione 2019-2021, ha interrogato il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, circa la possibilità di rideterminare, entro il termine di legge fissato per l’approvazione del bilancio, come prorogato, la quota di esenzione della citata addizionale all’Irpef; ciò, al fine di ridurre il carico fiscale che grava sui propri contribuenti; più specificamente, è stato chiesto se per l’adozione di una modifica in aumento della fascia di esenzione dell’addizionale sia necessario procedere alla riapprovazione del bilancio o se possa essere sufficiente l’adozione di un atto di variazione.

Il tema che il magistrato contabile è chiamato ad affrontare, quindi, è la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine fissato da legge statale per la sua approvazione; le prossime scadenze del termine (30 aprile e 30 giugno, limitatamente agli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e interessati da gravi eventi sismici) rendono ancora più interessante la decisione.

Giova precisare, al riguardo, che la normativa che regola la materia è contenuta:

– nell’art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali […]“,

– nell’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

– nell’art. 193, comma 3, ultimo periodo, TUEL, il quale stabilisce che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 [31 luglio di ciascun anno]“;

– nell’art. 151, comma 1, TUEL, che fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali, al 31 dicembre e che, relativamente al bilancio di previsione 2019/2021, il termine per la deliberazione medesima è stato da ultimo differito al 31 marzo 2019 con D.M. Interno 25 gennaio 2019 e, limitatamente agli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e interessati da gravi eventi sismici, la Direzione Centrale della Finanza locale, con comunicato del 4 aprile u.s., ha confermato che è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno perfezionato in pari data ove si prevede il differimento il termine per l’approvazione del bilancio di previsione: a) dal 31 marzo al 30 aprile 2019, per gli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 714L. 28 dicembre 2015, n. 208; b) dal 31 marzo al 30 giugno 2019, per i comuni interessati negli ultimi anni da gravi eventi sismici, ovvero dai sisma L’Aquila del 2009, del centro Italia dal 24 agosto 2016 e dell’area etnea del 28 dicembre 2018.

Tutto quanto premesso, l’adita Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione 20 marzo 2019, n. 20, ritiene, quanto alla possibilità di procedere, sulla base di una diversa valutazione discrezionale dell’Ente, alla modifica del precedente atto di determinazione della fascia di esenzione dell’addizionale all’Irpef e alla conseguente contestuale riapprovazione del bilancio entro il nuovo più ampio termine normativamente stabilito, che tale eventualità non sembra in astratto da escludere: pur non contemplando espressamente il TUEL la possibilità di riapprovazione del bilancio, deve ritenersi che con l’approvazione l’ente locale non esaurisca il potere di deliberare in merito (stante la natura di atto amministrativo da attribuire al bilancio dei comuni), sempreché il nuovo provvedimento intervenga entro il termine stabilito dal decreto ministeriale di differimento e la riadozione sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il contesto all’interno del quale è intervenuta l’originaria adozione.

In sostanza, ritiene la Sezione che la modifica della fascia di esenzione dell’addizionale all’Irpef precedentemente deliberata possa essere ammessa soltanto a seguito di una motivata riconsiderazione delle ragioni valutative poste a base dell’originario provvedimento e di una compiuta valutazione dei riflessi (nella specie, minori entrate) che la modifica determina sul bilancio, del quale dovrà procedersi alla riapprovazione entro il termine normativamente stabilito e con il pieno rispetto dell’iter procedimentale previsto dalle norme di legge e dal regolamento comunale.

Corte dei conti-Emilia Romagna, Sez. contr., Delib., 20 marzo 2019, n. 20

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