11/02/2019 – Utilizzo dipendente di altro ente: determinazione retribuzione

Basilicata, del. n. 1 – Utilizzo dipendente di altro ente: determinazione retribuzione

Pubblicato il 8 febbraio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stabilire convenzionalmente ed in via forfetaria il compenso da erogare al dipendente utilizzato ai sensi del comma 557, dell’articolo 1, della legge 311/2014, avendo riguardo alla qualità del lavoro prestato ed alla responsabilità assunta e non alla retribuzione su base oraria prevista CCNL vigente nel settore.

I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 1/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno evidenziato che il rapporto intercorrente tra l’Ente utilizzatore ed il dipendente di altra Amministrazione può essere “astrattamente“ inquadrato nell’ambito dei rapporti di tipo ”subordinato” ovvero “autonomo”, e ciò nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni in essere in relazione al tipo di rapporto individuato e delle condizioni contenute nell’atto di autorizzazione dell’Ente di appartenenza.

Nel caso di rapporto di tipo subordinato, il trattamento economico non potrà che essere stabilito in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai criteri ed ai parametri fissati dal CCNL di comparto, volta per volta, vigente in materia.

Per l’effetto non potrà essere convenuta una retribuzione a forfait che si ponga in deroga ai suddetti criteri e parametri.

Nel caso in cui fosse “in astratto ed in concreto” possibile (nel senso di legittimo) perfezionare un rapporto di lavoro di tipo autonomo, perché al di fuori del perimetro dei divieti fissati dal legislatore, il compenso convenuto, oltre ad essere oggetto di previa autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni ed ai vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente.

Come ricordato dai magistrati contabili, in via prodromica all’utilizzo della formula organizzatoria di cui al comma 557, dell’art. 1 della legge 311/2004, l’Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l’altro:

  • compatibile con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell’Ente, avendo riguardo all’esiguità del numero di ore “consentite” per l’espletamento dell’incarico ed a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale, e ciò anche alla luce del livello di gravosità delle funzioni assegnate e della necessità di garantirne l’espletamento in via continuativa o meno;
  • compatibile con i vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente, tra cui – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il vincolo di cui al comma 28, dell’art. 9 del d.l. 78/2010;
  • compatibile con la normativa in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, cui gli Enti sotto i 5000 abitanti sono obbligati ai sensi del combinato disposto dei commi 27 e 28, dell’art. 14 del d.l. 78/2010.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 1 – 19

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