11/02/2019 – Sulla revoca del Presidente del Consiglio comunale

Sulla revoca del Presidente del Consiglio comunale

 

QUI TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 6 febbraio 2019 n. 173

 

“La revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale dell’odierna ricorrente è, infatti, motivata dalla violazione dei doveri istituzionali del presidente dell’organo consiliare e, in particolare, risulta fondata sui seguenti fatti:

“- Riteneva erroneamente di poter avere iniziativa di convocazione autonoma del consiglio comunale che invece compete al Sindaco o a un quinto dei consiglieri comunali;

– Non intendeva iscrivere all’ordine del giorno consiliare le proposte di delibera richieste da parte del sindaco, ma riteneva di poter decidere autonomamente su quali argomenti portare in consiglio comunale, violando in tal modo la neutralità istituzionale propria della funzione;

– Riteneva erroneamente di verificare la legalità della convocazione del consiglio e l’ammissibilità delle questioni da trattare unicamente tramite la conferenza dei capigruppo, mentre tale decisione spetta unicamente allo stesso consiglio;

– Dichiarava unilateralmente chiuso il consiglio comunale ancora in corso senza porre ai voti tale decisione e si assentava senza giustificazione dall’aula consiliare per chiamare i carabinieri, chiedendo loro di interrompere i lavori del consiglio comunale, che nel frattempo erano legittimamente proseguiti con il vice presidente;

– Manifestava anche di recente perdurante incompetenza nella convocazione e nella gestione delle attività consiliari”.

Trattasi di fatti (non specificamente contestati dalla ricorrente) che denotano un cattivo esercizio della funzione presidenziale, lesivo della neutralità dell’organo: ponendo in essere siffatte condotte, la ricorrente si è posta oggettivamente in contrasto con i doveri istituzionali del presidente del consiglio comunale, organo super partes.

Tale violazione dei doveri istituzionali può ragionevolmente determinare il venir meno della fiducia dell’organo collegiale non già in un inammissibile nesso di fedeltà politica del presidente del consiglio comunale rispetto alla maggioranza consiliare che ebbe ad esprimerlo (nesso di dipendenza che non può sussistere, poiché, altrimenti, verrebbe meno l’imparzialità della carica presidenziale), bensì in quel necessario rapporto di fiducia sull’imparziale assolvimento, da parte del titolare della funzione presidenziale, dei doveri di “arbitro” e garante delle regole, che ne caratterizzano il ruolo istituzionale.

Ala luce delle suesposte considerazioni, ritenuta non implausibile, illogica o arbitraria la valutazione negativa espressa dal consiglio comunale con l’impugnata e sufficientemente motivata delibera di revoca, il ricorso deve essere respinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.”

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