11/02/2019 – Obbligo di sopralluogo in sede di gara pubblica

Obbligo di sopralluogo in sede di gara pubblica

 
Processo amministrativo – Rito appalti – Ricorso cumulativo di ammissione a più lotti – Ammissibilità – Condizione.
Contratti della Pubblica amministrazione – Sopraluogo – Obbligo – Limiti.
Contratti della Pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Iscrizione camerale – Corrispondenza contenutistica tra iscrizione e oggetto del contratto – Limiti.
Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Per corruzione o per riciclaggio   – Grave illecito professionale – Non è tale.

 

               E’ ammissibile l’impugnazione dell’unitario provvedimento di ammissione dei concorrenti ai vari lotti, allorché l’ammissione degli operatori economici sia contestata con riferimento ai vari lotti per i medesimi motivi (1).

               La clausola che preveda a pena di esclusione il sopralluogo non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge, salvo che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto (2).

               L’art. 83, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l’iscrizione camerale quale requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, con la necessaria conseguenza che vi debba essere congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; tuttavia, la corrispondenza contenutistica non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

               Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, letto in combinazione con le linee guida ANAC n. 6, deve escludersi che l’eventuale rinvio a giudizio dell’amministratore o del direttore tecnico di un operatore economico per corruzione o per riciclaggio, nonché l’applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, costituiscano adeguati mezzi di prova della commissione di un grave illecito professionale, che comporta l’esclusione dalla gara; la loro omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell’operatore ai sensi della successiva lett. c-bis) dell’art. 80.

 

(1) Ha ricordato il Tar che l’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. ha codificato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di procedura di evidenza pubblica suddivisa in più lotti, l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso gli atti di gara pubblica resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o atto.

(2) Ha chiarito il Tar che l’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037).

E’ stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800).

Ha infine aggiunto il Tar che in materia di appalto pubblico di servizi, le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; nondimeno, alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, non può ritenersi che debbano essere esclusi quegli offerenti che, nell’individuare gli immobili presso i quali eseguire i sopralluoghi previsti come obbligatori a pena di esclusione dal disciplinare di gara si siano conformati ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante.

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