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Lombardia, del. n. 26 – Assegni per il nucleo familiare: non costituiscono spesa di personale

Pubblicato il 8 febbraio 2019


Un sindaco ha chiesto se gli assegni per il nucleo familiare (ANF), istituti con l’art. 2 del d.l. 69/1988, erogati a favore dei propri dipendenti, siano una voce di spesa del personale da considerare ai fini del rispetto del limite imposto all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 26/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno evidenziato che fino al 2015 le linee guida approvate dalla Corte indicavano tra le voci da considerare nell’ambito del disposto del comma 557 gli “oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo”, in conformità a quanto indicato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006.

Tuttavia, tenuto conto della natura assistenziale dell’istituto degli ANF, concordemente riconosciuta dalla Corte di Cassazione, e della circostanza che la corrispondente voce di spesa non è prevedibile e programmabile dall’ente tenuto all’erogazione dell’assegno in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i magistrati contabili hanno chiarito che le risorse destinate alla erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all’art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito dalla legge n.153/1988), non costituiscono “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall’art. 1, commi 557 e 557-quater della legge 296/2006.

Sostengono tale convincimento le seguenti ragioni:

  1. non riconducibilità dell’assegno per nucleo familiare all’attività lavorativa resa dal dipendente, bensì alla situazione reddituale del nucleo familiare del dipendente medesimo;
  2. assenza di qualsiasi discrezionalità amministrativa nel governo di tale voce di spesa, non riconducibile ad alcuna volontà dell’ente volta ad espandere la spesa per il personale;
  3. indeterminatezza e imprevedibilità della spesa per ANF che sfugge all’adozione da parte dell’ente di interventi programmatori e gestionali che consentano di adottare misure idonee al suo contenimento.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 26 – 19

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