11/01/2019 – Prove di semplificazione amministrativa per gli enti locali.

Gli emendamenti al dl 135 condivisi dal governo. 

Semplificazioni negli enti

di Francesco Cerisano e Valerio Stroppa

“Prove di semplificazione amministrativa per gli enti locali. Dalla esecutività sprint delle delibere della giunta e del consiglio, alle semplificazioni in materia di progressioni verticali e posizioni organizzative, dalla spalmatura in cinque anni del minor gettito derivante dallo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, all’estensione anche alle ingiunzioni di pagamento del riscontro sulla regolarità fiscale che deve precedere i pagamenti (superiori a 5.000 euro) da parte della p.a., sono numerose le norme di interesse per gli enti locali contenute nel pacchetto di emendamenti al decreto legge semplificazioni (dl 135/2018) che hanno ricevuto il parere favorevole del governo.”

“Tra gli emendamenti al dl 135 che hanno ricevuto l’ok dell’esecutivo si segnala anche quello che, modificando l’art.134 del Tuel, consentirà alle delibere di giunta e del consiglio di diventare esecutive «il giorno successivo all’inizio della loro pubblicazione» e non «dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione» come previsto ora. Un termine, quest’ultimo, eccessivamente ampio, e giustificato quando le deliberazioni, in formato cartaceo, venivano pubblicate sull’Albo pretorio dell’ente e per poter avere conoscenza delle stesse era necessario che i cittadini si recassero fisicamente presso il comune. “

“In materia di personale, un emendamento al dl semplificazioni stabilisce che non si applica alle risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, il limite secondo cui l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) non deve superare il corrispondente importo del 2016. Infine, in materia di progressioni verticali, al fine di valorizzare le professionalità interne degli enti, si stabilisce che le p.a. possano attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali, procedure selettive per le progressioni tra aree. Il numero di posti per tali concorsi riservati non potrà superare il 50% di quelli previsti dal piano fabbisogni.”

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