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Azienditalia, 2019, 1, 116 (dottrina)

Osservatorio giurisprudenziale – ai fini di difesa, è necessario conoscere il nome del denunciante?

a cura di Giancarlo Astegiano – Magistrato della Corte dei conti; Sara Petrilli – Chargée de mission projets internationaux presso il Groupement d’Intérêt Public pour la Formation e l’Insertion Professionnelle di Nizza, Giancarlo Astegiano

Il soggetto esercente attività commerciale nei confronti del quale è presentato un esposto per contestare la liceità dello svolgimento della stessa non può accedere al nome di colui che ha presentato la denuncia poiché in base agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 lo scopo perseguito dal richiedente esula dall’obiettivo esplicitato dalle norme (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico). (1)

(1) Si tratta di questione di estremo interesse che si propone in molte occasioni nell’ordinaria attività amministrativa ed anche in quella giurisdizionale, laddove vi sia la segnalazione di un illecito ascrivibile ad un terzo soggetto.

Come sottolineato dalla sentenza in commento, nella giurisprudenza amministrativa sono presenti due orientamenti di segno opposto.

Da un lato, è stato sottolineato che non vi sarebbe alcuna ragione per nascondere il nome di chi fa una denuncia, un esposto o una segnalazione poiché chi si trova al centro di una indagine o di una verifica deve poter accedere agli atti e conoscere le ragioni da cui è partito il procedimento nei suoi confronti. Inoltre, quando la denuncia o l’esposto arriva alle autorità, essa costituisce un atto interno all’amministrazione e, come tutti gli atti amministrativi da cui derivano procedimenti per i cittadini, è sottoposto alla massima “trasparenza” (TAR Toscana, 3 luglio 2017, n. 898; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).

Dall’altro, si è sostenuto che l’esposto presentato alla Pubblica Amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere oggetto di “accesso agli atti”, poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 2014, n. 5779).

È indubbio che si tratta di questione delicata e sensibile poiché vengono in gioco interessi contrapposti, ma considerata la finalità perseguita dalle norme sulla trasparenza e sull’accesso non sembra ragionevole ritenere che si possa accedere al nome di colui che ha presentato una segnalazione, trattandosi di elemento che non è necessario, sotto il profilo sotanziale, per l’accertamento dell’eventuale violazione che, se sussistente, non dipende dal nome del denunciante. È vero, però, che si potrebbe ricorrere alla segnalazione a scopo emulativo nei confronti di altro soggetto e, quindi, se può sostenersi in linea di principio l’inesistenza di un diritto di accesso è ragionevole che sia il giudice a valutare nei casi di palese e strumentale denuncia la conoscibilità del nome del denunciante.

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