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Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 dicembre 2018

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni

La Giurisprudenza Consultiva

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono dei voti o dei poteri ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e m), TUSP e all’art. 2359, n. 1), 2) e 3), c.c. devono essere coerentemente considerate “società a controllo pubblico”.

Corte dei conti-Trentino Alto Adige-Bolzano, delibera 10 dicembre 2018, n. 8

ORGANI DI GOVERNO

– Sul quesito avente ad oggetto l’interpretazione del principio dell’invarianza della spesa relativa alle indennità di funzione degli amministratori locali, stabilito dal comma 136, art. 1L. n. 56 del 2014, la Sezione rende il proprio parere conformemente al principio di diritto stabilito dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 12 dicembre 2018, n. 337

PERSONALE E PREVIDENZA

– Il personale utilizzato dall’Ente nell’ambito della macro categoria dei lavori socialmente utili può beneficiare delle procedure di stabilizzazione nei termini e nei limiti codificati dalla normativa nazionale vigente, tra cui da ultimo, il comma 14, art. 20D.Lgs. n. 75 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito e nei limiti del perimetro applicativo ivi disegnato. Il tutto fermo restando il rispetto dei presupposti e dei vincoli di legge e finanziari vigenti in materia di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., fatta eccezione per le deroghe espressamente codificate dalla normativa nazionale, tempo per tempo, vigente e nei limiti in cui le stesse risultino conformi ai principi costituzionali in materia.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 5 dicembre 2018, n. 42

– Sul quesito proposto dal Comune se “la progressione realizzabile con procedure riservate a soli dipendenti interni previste dall’art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75 del 2017, che riguarda posti full time, il 20 % [sia] da commisurare alle “teste” da assumere o alla spesa per le assunzioni“, la Sezione osserva che il Comune potrà, nel rispetto del piano per il fabbisogno del personale e per il triennio 2018-2020, attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 20%, rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale, mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati. In altri termini, il numero dei posti da ripartire fra procedura di verticalizzazioni e accesso esterno va inteso per capita e non per valore finanziario.

Corte dei conti-Campania, delibera 17 dicembre 2018, n. 140

– La Sezione si pronuncia su come debbano essere considerati il “Fondo per lo straordinario” e il “Fondo risorse decentrate”, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, nonché sulla possibilità di destinare i risparmi ottenuti nel “Fondo per lo straordinario” al “Fondo risorse decentrate”.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 17 dicembre 2018, n. 356

– Il giudice dei conti si esprime sulla possibilità di utilizzo di graduatorie concorsuali.

Corte dei conti-Veneto, delibera 20 dicembre 2018, n. 548

– Il giudice dei conti si esprime sulla corresponsione delle risorse variabili destinate alla performance qualora il fondo venga costituito nel corso dell’esercizio ed il contratto sia sottoscritto negli esercizi successivi.

Corte dei conti-Veneto, delibera 20 dicembre 2018, n. 550

– Il giudice dei conti si esprime sulla corretta determinazione del fondo per i cd. incentivi tecnici di cui al comma 2, art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016.

Corte dei conti-Toscana, delibera 20 dicembre 2018, n. 140

– Un Comune chiede alla Sezione un parere sull’erogabilità degli incentivi previsti dall’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016, in caso di contratti d’importo inferiore ai 40.000 € contemplati dall’art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo decreto, allorché la selezione del contraente avvenga mediante valutazione comparativa degli incentivi oppure con la procedura con pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione d’interesse aperto a tutti gli operatori o con procedura di gara su mercato elettronico MEPA con richiesta di offerta RDO senza individuazione preventiva delle ditte da invitare. La Sezione ha ritenuto che la sussistenza della procedura comparativa costituisce un presupposto indefettibile al fine dell’erogazione dell’incentivo; che l’articolo in esame, riferendosi genericamente agli “importi dei lavori, servizi e forniture, poste a base di gara“, non menziona la fonte (legale o volontaria) del vincolo di selezione comparativa, che, pertanto, non integra un presupposto di erogabilità dell’incentivo; che la questione non è tanto quella della sussistenza o meno dell’obbligo di gara o del meccanismo di valutazione comparativa degli offerenti effettivamente adottato, quanto dell’effettiva sussistenza di una delle attività incentivabili, tassativamente indicate dal più volte citato art. 113.

Corte dei conti-Liguria, delibera 21 dicembre 2018, n. 136

– Diversamente dai comuni che prevedano posizioni dirigenziali nel loro organico (per i quali opera l’art. 110, comma 1, TUEL), per quelli che ne sono privi manca una disposizione specifica in tema di limiti all’assunzione di personale a tempo determinato cui affidare posizioni organizzative di uffici o servizi ovvero incarichi di alta specializzazione. Il limite normativo si deve pertanto rinvenire nelle disposizioni di legge in tema di tetti di assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato. In particolare, l’art. 23D.Lgs. n. 81 del 2015 (Jobs act), fissa il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5. Detto parametro non è confrontabile con quello fissato dall’art. 110 del TUEL per i dirigenti, stante la diversità dei termini di calcolo delle percentuali, i primi rispetto al personale a tempo indeterminato, i secondi rispetto all’organico di diritto della dirigenza. Rimane fermo che la definizione in concreto del personale da assumere, da indicare nel Regolamento di organizzazione dell’Ente entro il tetto di legge suindicato, è rimessa alle valutazioni generali dall’Ente nel rispetto del principio generale di buon andamento (art. 97 Cost.) e nell’esercizio dell’autonomia riconosciutagli a livello costituzionale (art. 114 Cost.), come declinata dagli artt. 89, comma 2, e 111TUEL.

Corte dei conti-Lazio, delibera 28 dicembre 2018, n. 85

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20D.Lgs. n. 175 del 2016

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 21 dicembre 2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR

– Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2019.

Corte dei conti-sez. riun. contr., delibera 21 dicembre 2018, n. 22/SSRRCO/INPR/18

– Referto su “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”. La Corte prosegue nell’impegno di monitorare le partecipazioni nelle società pubbliche, riformate con D.Lgs. n. 175 del 2016. Nella relazione sono esaminati i risultati delle gestioni delle partecipate, anche in rapporto con i movimenti contabili (entrate/spese) intercorrenti con gli enti territoriali, per mettere in luce la proficuità delle aziende pubbliche e le ricadute complessive sulla finanza territoriale. Gli organismi operanti nei servizi pubblici locali sono soltanto il 37,21% del totale, pur rappresentando il 73,17% del valore della produzione complessivo. Il maggior numero (62,79%) rientra tra quelli che svolgono servizi convenzionalmente definiti “strumentali”. Si conferma la prevalenza degli affidamenti diretti: nonostante la rigidità dei presupposti per derogare ai principi della concorrenza, su un totale di 15.139 affidamenti, le gare con impresa terza sono soltanto 828 e gli affidamenti a società mista, con gara a doppio oggetto, 146. L’indagine confronta i risultati conseguiti dagli organismi interamente pubblici (n. 1.917) con quelli del totale esaminato (n. 5.776). A livello aggregato, si registra una netta prevalenza degli organismi in utile, ma, in alcune regioni, le perdite d’esercizio risultano ben superiori, soprattutto in quelli a partecipazione totalitaria. La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti in tutti gli organismi esaminati. Nel complesso, i debiti ammontano a 104,41 miliardi, di cui circa 1/3 è attribuibile, in sostanza, alle partecipazioni totalitarie. Va constatato che, dal rapporto crediti/debiti verso partecipanti/controllanti, nelle pubbliche al 100% si rileva la preminenza di tali crediti sul totale, sintomo della spiccata dipendenza di tali partecipazioni dagli enti controllanti, pur in presenza di un rilevante indebitamento verso terzi. L’incidenza dei contratti di servizio e delle altre tipologie di erogazione nella formazione del fatturato contribuisce ad evidenziare l’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti soci, che assume proporzioni rilevanti nelle partecipazioni totalitarie (75,36%, laddove l’incidenza degli impegni nel totale degli organismi osservati si riduce al 39,81%). Meritano attenzione le situazioni di eccedenza delle erogazioni rispetto al valore della produzione, maggiorato dell’IVA; situazioni che appaiono fisiologiche in caso di risultati di esercizio negativi (da cui scaturiscono oneri per copertura perdite/per ricapitalizzazioni), mentre risultano poco comprensibili se associate a bilanci in utile. Dagli esiti della revisione straordinaria ex art. 24D.Lgs. n. 175 del 2016, dettagliata per singola società, emerge che il 37,35% versa in condizioni da richiedere un intervento di razionalizzazione da parte dell’ente proprietario.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 21 dicembre 2018, n. 23/SEZAUT/2018/FRG

– Emersione di debiti fuori bilancio, per la copertura di perdite pregresse non ripianate del sistema sanitario, attraverso accantonamento nel risultato d’amministrazione (art. 73 e 20D.Lgs. n. 118 del 2011).

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 28 dicembre 2018, n. 24/SEZAUT/2018/FRG

Le principali sentenze in materia di danno erariale

– La distribuzione dell’onere della prova in tema di responsabilità propria nella gestione di risorse pubbliche, grava sulla parte convenuta; pertanto devono essere ritenute foriere di danno erariale tutte le spese per le quali non sia fornita giustificazione riscontrabile e puntuale in ordine all’inerenza della spesa. Può essere validamente disposto il rimborso delle spese, sostenute dai membri dei gruppi consiliari, nel cui documento giustificativo sia rinvenibile non il solo il dato storico dell’intervenuta spesa, ma anche l’indicazione specifica della finalità per cui la spesa è stata sostenuta. Con riferimento alle spese di ristorazione, sostenute nell’ambito della gestione dei fondi di pertinenza dei gruppi consiliari, il rimborso per consumazioni singole in ristoranti, bar e autogrill deve essere escluso, trattandosi di spese già coperte da una specifica voce del trattamento economico consistente nell’indennità di diaria e, se svolte all’interno del territorio nazionale, nel rimborso delle spese di missione. Anche per le consumazioni e i pasti relativi a soggetti terzi deve essere esclusa la riconducibilità alle spese di funzionamento, non ricorrendo i presupposti per qualificarle tra le spese di rappresentanza.

Corte dei conti-Calabria, sentenza 18 dicembre 2018, n. 424

– Per i danni riportati da una società in house in relazione ad attività di investimento finanziario rivelatasi in perdita, risponde il presidente del C.d.A., che abbia operato come sostanziale dominus dell’attività; tale responsabilità si estende comunque ai consiglieri di amministrazione, quantomeno a titolo di colpa grave, se i medesimi abbiano omesso di limitare il mandato ad agire conferito al Presidente e poi d’informarsi e d’informare, tra gli altri, il collegio sindacale circa l’esorbitanza degli atti gestionali rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.

Corte dei conti-Calabria, sentenza 19 dicembre 2018, n. 428

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