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Le condanne penali negli appalti pubblici sono tutte da dichiarare

 11/01/2019 Approfondimenti

In una gara per appalti pubblici si è soggetti all’esclusione in caso si omettano le condanne penali eventualmente conseguite, anche se non riguardanti i reati in possesso di forza immediatamente escludente, comportamento che impedirebbe la valutazione della gravità da parte della stazione appaltante. La sentenza 7025/2018 del Consiglio di Stato (sezione V) stabilisce questo punto.

Il caso in oggetto riguardava un rappresentante legale di un’impresa che presentando la domanda di partecipazione a un bando, aveva dichiarato l’inesistenza di una condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In seguito, però, sono stati riscontrati dei provvedimenti giurisdizionali non dichiarati all’interno del certificato del Casellario giudiziale rilasciato al Comune, tra cui una condanna sospesa non notificata dal Giudice dell’esecuzione penale. Sia il Giudice territoriale, sia il Consiglio di Stato hanno stabilito che la dichiarazione di ogni condanna penale sia obbligatoria e, dove la pena sia soggetta a sospensione condizionale per estinzione del reato, il decorso del termine stabilito non basta a far estinguere lo stesso.

Il Consiglio di Stato è stato interpellato sulla questione, ed affermando anche discipline di riferimento sui motivi di esclusione (tra cui quella del DLgs 163/2006) ha stabilito che sia obbligatoria la dichiarazione di ogni condanna penale, e non solo di quelle che per legge hanno immediata capacità escludente. Un comportamento utile a valutare  l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico da parte della stazione appaltante. Definendo quindi che l’omissione di condanne penali eventualmente conseguite, anche se non pertinenti a quelle riportate nell’articolo 38, comma 1, lett. c), comportino l’esclusione dalla gara, comportando l’impedimento a valutarne la gravità. Diverso il discorso per le condanne per reati contravvezionali sospese, che si vedono estinte solo dopo un biennio dall’irrevocabilità della condanna, a meno che il condannato non sia di nuovo oggetto di contravvenzioni della stessa tipologia. Inoltre, il condannato dovrà adempiere agli obblighi che si vede imposto, necessitando anche di un particolare provvedimento giurisdizionale che ne attesti l’adempimento (come da sentenza 5478, del Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2016). Se l’accertamento costitutivo non perviene alla stazione appaltante, questa non può sincerarsi dell’estinzione del reato in oggetto, comportando di conseguenza l’esclusione dal bando per l’operatore.

Articolo di Massimo Chiappa

 

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