10/12/2019 – Ravvedimento a maglie larghe – Regolarizzazione e sanzione ridotta anche per Imu e Tasi

Ravvedimento a maglie larghe – Regolarizzazione e sanzione ridotta anche per Imu e Tasi
di PASQUALE PIRONE – Italia Oggi Sette – 09 Dicembre 2019
Ravvedimento lunghissimo anche per Imu e altri tributi non gestiti dall’ Agenzia delle entrate. È quanto scaturisce dall’ art. 10-bis inserito in sede di conversione in legge al dl n. 124 del 2019 (collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2020). Il «ravvedimento» (art. 13 del dlgs n. 472 del 1997), si ricorda, è uno strumento deflativo del contenzioso tributario attraverso il quale è possibile regolarizzare «spontaneamente» omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Nel dettaglio, ai sensi del comma 1 del menzionato art. 13, la sanzione ridotta è pari ad: a) 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza (ravvedimento breve); a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’ omissione o dall’ errore (ravvedimento intermedio); b) 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’ omissione o dall’ errore (ravvedimento lungo); b-bis) 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’ omissione o dall’ errore; b-ter) 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’ omissione o dall’ errore; b-quater) 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’ emissione dello scontrino fiscale). Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 13, nella formulazione preesistente le modifiche di cui al dl n. 124 del 2019 prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicassero ai soli tributi amministrati dall’ Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli. In altri termini per i tributi locali (Imu, Tasi ecc. gestiti dai comuni) il ravvedimento si rendeva applicabile fino a quello «lungo».
L’ art. 10-bis del decreto fiscale collegato alla finanziaria del nuovo anno, invece, abroga tale limitazione ammettendo a tutte le forme di ravvedimento anche alle imposte locali e ai tributi gestiti delle dogane. Considerando, dunque, che in caso di omesso/insufficiente versamento di un tributo si rende applicabile la sanzione piena di cui al comma 1 art. 13 dlgs 471/1997, ossia: 1% per i primi 14 giorni di ritardo; 15% per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno; 30% per ritardi oltre il 90° giorno, ne consegue che in applicazione della novità, la riduzione sanzionatoria prevista anche per Imu e Tasi ricorrendo al ravvedimento sarà quella riportata in tabella. Si ricorda che applicare il ravvedimento significa che il contribuente debba versare oltre all’ imposta dovuta e alla sanzione ridotta, anche gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento andava effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. È solo versando integralmente i predetti importi che il ravvedimento si intende perfezionato (circolare n. 42/E/2016).

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