Print Friendly, PDF & Email
Decadenza triennale per i tributi locali 
Italia Oggi Sette – 09 Dicembre 2019
 
Il termine di decadenza entro cui il comune può riscuotere i tributi locali è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.4994/2019 emessa dalla sezione seconda della Commissione tributaria regionale del Lazio. La vertenza riguarda un ricorso presentato da una società per azioni con sede a Roma; l’ opposizione della ricorrente contestava gli accertamenti Ici per gli anni 2009, 2010 e 2011, e palesava la tardiva notifica della relativa cartella di pagamento.
I menzionati avvisi di accertamento erano stati notificati alla contribuente nel mese di ottobre dell’ anno 2012; poiché non opposti, diventando definitivi il 31 dicembre 2012. Conseguentemente, la cartella di pagamento doveva essere notificata a norma dell’ articolo 1 comma 163 della legge n.296/2006 nel termine triennale del 31/12/2015; la cartella, invece, era stata notificata dall’ ufficio appellante(circostanza non smentita dall’ ufficio) in data 24 aprile 2016 e quindi, decorso il termine triennale, tardivamente. La Commissione tributaria provinciale di Roma, dopo aver rilevato le date di riferimento accoglieva il ricorso, la Commissione regionale ha confermato la decisione condannando l’ Agenzia della riscossione di Roma al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.600,00 oltre accessori di legge.
I giudici regionali hanno verificato e confrontato le date in cui si sono resi definitivi gli accertamenti con quelle in cui la pretesa si è resa definitiva. La decadenza e la prescrizione sono un istituto giuridico che detta le regole temporali per l’ esercizio dei propri diritti, i cui termini sono presenti anche nei tributi locali. La decadenza (così come verificata nel caso trattato) si riferisce alla necessità che l’ ente pubblico svolga determinate attività entro una certa data pena la perdita del diritto ed è disciplinata dal comma 163 dell’ articolo 1 della legge n.296/2006; questa, testualmente dispone che. «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo». In conclusione la Commissione tributaria regionale capitolina ha respinto l’ appello dell’ ufficio finanziario di riscossione con la condanna alle spese di lite.
La società S. Italia spa ha proposto in primo grado un ricorso contro Equitalia sud spa avverso una cartella di pagamento dell’ importo di euro 25.205,89, relativa a cinque avvisi di accertamento lei riferiti agli anni dal 2007 al 2011 notificata in data 21/4/2016; la società dopo aver rilevato di aver corrisposto quanto dovuto relativamente agli anni 2007 e 2008 relativamente agli anni dal 2009 al 2011 eccepiva la decadenza dal potere di riscossione perché la cartella era stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo in violazione dell’ articolo 1 comma 163 della legge n. 296 del 2006. Il primo giudice ha accolto il ricorso relativamente agli accertamenti lei riferiti agli anni 2009, 2010 e 2011 per tardiva notifica della relativa cartella esattoriale. Ha proposto appello l’ agenzia delle entrate riscossione per i seguenti motivi: Poiché lo stesso ricorrente nel suo atto avrebbe affermato che i ruoli relativi agli avvisi di accertamento erano stati resi esecutivi il 21 gennaio 2016 la commissione avrebbe dovuto uniformarsi a tale dato e conseguentemente ritenere la cartella tempestivamente notificata (). L’ appello non è fondato. In primo luogo, alcuna cessazione della materia del contendere o acquiescenza alla pretesa erariale può considerarsi operante nei confronti della società appellata derivante dalla circostanza che quest’ ultima avrebbe versato gran parte dei tributi in questione. Infatti, relativamente alle annualità lei dal 2009 al 2011, la società appellata fin dal ricorso introduttivo ha chiesto che fosse dichiarata la decadenza dell’ amministrazione dal potere di riscossione né ha rinunciato, in replica al gravame dell’ ufficio, a tale pretesa (). Il primo giudice ha correttamente ritenuto il ricorso della citata società fondato relativamente agli accertamenti lei riferiti agli anni 2009, 2010 e 2011, per tardiva notifica della relativa cartella esattoriale. Infatti, gli accertamenti sono stati notificati nel mese di ottobre del 2012, divenendo definitivi il 31 dicembre del 2012; pertanto, la cartella in questione avrebbe dovuto essere notificata, ai sensi dell’ articolo 1 comma 163 della legge n. 296 del 2006, entro il termine triennale, cioè entro il 31/12/2015, invece, la stessa è stata notificata, circostanza non smentita dall’ ufficio appellante, in data 24 aprile 2016, perciò tardivamente.()

Torna in alto