10/10/2019 – La casa sfitta solo dopo due anni dal trasferimento di residenza comporta la legittima applicazione della maggiorazione ICI/IMU

La casa sfitta solo dopo due anni dal trasferimento di residenza comporta la legittima applicazione della maggiorazione ICI/IMU
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23052, del 17 settembre 2019, nell’accogliere il ricorso di un contribuente nei confronti di un Comune ha affermato il principio che la maggiorazione dell’aliquota ICI è legittima solo se applicata dopo i due anni dal trasferimento di residenza e solo nell’ipotesi in cui la casa rimane sfitta.
Il contenzioso tributario
Un contribuente impugnava davanti alla CTP due avvisi di accertamento in rettifica notificatigli dal Comune per infedele, inesatta e/o incompleta dichiarazione ICI degli anni 2007 e 2008, in relazione ad un immobile, al quale il Comune stesso aveva applicato l’aliquota maggiorata del 2 per mille sulla aliquota ordinaria del 7 per mille (e così, complessivamente, l’aliquota del 9 per mille), trattandosi di immobile nel quale il contribuente non aveva la residenza.
Deduceva il ricorrente di aver avuto la residenza nell’immobile fino al 20 marzo 2007 e, di conseguenza, tale immobile poteva essere tassato con un aumento del 2% ai fini ICI solo dopo due anni, se non locato con contratto registrato, e quindi a decorrere dall’aprile 2009, come previsto dalla delibera della Giunta comunale.
La CTP respingeva i ricorsi (gli atti erano diversi ) del contribuente; stessa sorte anche davanti alla CTR.
Il contribuente si appellava, in ultimo, alla Cassazione.
La sentenza della Cassazione
Con riferimento al motivo di ricorso che interessa il presente commento, il contribuente censura la sentenza della CTR per violazione e errata applicazione dell’art. 2, comma 4, L. n. 431/1998, nella parte in cui è previsto che i Comuni, per la stessa finalità possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente dell’applicazione dell’aliquota ICI in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; il contribuente contesta anche la violazione dell’applicazione di quanto stabilito in materia dalla delibera del Consiglio comunale, relativa all’imposta comunale sugli immobili, riferita alle aliquote anno 2007 (valida anche per il 2008), che prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultavano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. n. 431/1998.
Per i giudici di legittimità il motivo è fondato.
I giudici di legittimità osservano che il ricorrente, sin dal primo grado, ha sostenuto l’erroneità dell’applicazione dell’aliquota del 9 per mille (ossia maggiorata di due punti rispetto all’aliquota ordinaria del 7 per mille) in relazione al suo immobile per gli anni 2007/2008, dal momento che egli aveva ivi mantenuto la residenza sino al 20/3/2007, data nella quale l’aveva trasferita altrove, e ciò considerando che le norme di riferimento non consentivano la maggiorazione in questione prima del decorso di due anni da tale data, e quindi prima del mese di aprile 2009.
La Cassazione osserva che, per quanto si comprende dalla non chiara motivazione, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover distinguere, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni in questione, tra seconde case utilizzate come tali dal contribuente (non importa se a scopo turistico o per altre finalità) e seconde case non utilizzate né del proprietario né da terzi (cioè case “sfitte”, senza luce, acqua, gas), ritenendo applicabile, sembra di comprendere, solo a queste ultime le disposizioni sulla maggiorazione dell’aliquota.
La sentenza, peraltro, a prescindere da tale distinzione, giunge a ritenere che, in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, la casa in questione doveva ritenersi versare nella seconda situazione, con conseguente applicabilità dell’aliquota del 9 per mille, ma nulla precisa circa la decorrenza dei due anni in assenza di contratti di locazione registrati, come pure richiesto dalle norme in esame.
Tale interpretazione non è condivisibile, in quanto in contrasto sia con la lettera che con la ratio delle disposizioni di riferimento.
L’art. 2, comma 4, L. n. 431/1998, è chiaro e lineare nel disporre una aliquota maggiorata del 2 per mille, in deroga al limite massimo di legge, con riferimento agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: nessuna distinzione introduce la norma citata tra i diversi usi, le diverse ragioni, le diverse situazioni, anche di fatto, in cui si trovano gli immobili in questione.
Unico presupposto di legge è che si tratti di immobili non locati, con contratto registrato, da almeno due anni, sempre che si tratti di immobili che non siano già utilizzati dal proprietario come propria abitazione: in altri termini la norma ricomprende tutte le cd. seconde case.
Il ricorso del contribuente è, pertanto, accolto con condanna per il Comune anche del pagamento delle spese di giudizio.

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