10/10/2019 – Informativa antimafia

Informativa antimafia
Questa Prefettura chiede se ai fini dell’informativa antimafia è possibile valutare anche ulteriori elementi rispetto a quelli espressamente contemplati dall’art. 84 del Codice delle leggi antimafia.
a cura di Simone Chiarelli
Il Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) all’art. 84 definisce “informazione antimafia” “l’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: …” e sono elencati una serie di atti e provvedimenti da cui desumere tali circostanze.
Nonostante l’elencazione espressa, per la giurisprudenza, l’adozione di un’informativa antimafia non richiede una prova che vada al di là di ogni ragionevole dubbio ma la sussistenza di elementi effettivamente riscontrati, valutati nel loro complesso e non atomisticamente, che forniscano un quadro d’insieme in base al quale non sia illogico formulare un giudizio prognostico negativo.
Ne deriva che l’autorità prefettizia, al fine di valutare il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata, può prendere in considerazione anche le pronunce dichiarative della prescrizione aventi ad oggetto reati rientranti nella normativa di cui all’art. 84, comma 4D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Infatti la finalità dell’interdittiva antimafia è quella di salvaguardare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese ed il buon andamento della pubblica amministrazione e tale finalità prevale anche in ottica interpretativa rispetto alle specifiche casistiche indicate dal legislatore.

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