Print Friendly, PDF & Email

Codice contratti pubblici: regolamento su incentivi

(Regioni.it 3436 – 07/08/2018) Il testo del regolamento incentivi (ai sensi dell’art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici) elaborato da Itaca (l’istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome nella seduta del 26 luglio.

Il regolamento nella sua stesura definitiva è stato poi trasmesso a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  ed è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del portale www.regioni.it.

Si riporta di seguito il testo integrale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approva lo schema di regolamento elaborato da ITACA, di cui all’allegato.

Roma, 26 luglio 2018

 

Allegato

Schema di Regolamento recante “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 de D. Lgs. n. 50/2016”

Luglio 2018

GUIDA ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA TRASPARENZA E TRACCIBILITA’ DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Il documento è stato elaborato nell’ambito del Gruppo di lavoro “Contratti pubblici” – Sottogruppo “Incentivi ex art.113” coordinato dalla dr.ssa Stefania Rosi Bonci (Regione Umbria).

Esito Commissione IMGT seduta del 25 luglio 2018

La Commissione, all’unanimità, esprime parere positivo sullo “schema regolamento incentivi ai sensi dell’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici” elaborato dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria, attivato da ITACA nell’ambito del Gdl “Contratti pubblici”, e condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, con la raccomandazione che sotto il profilo di ripartizione dei compensi per le figure tecniche e amministrative si formuli una modalità di riparto del compenso che operi su base previsionale con riferimento all’intero arco temporale dell’intervento come da cronoprogramma allegato al contratto in modo che il rispetto dell’aliquota del 50% sia da verificarsi distribuita sull’intero arco di durata dello stesso.

INDICE

Premessa

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Soggetti interessati

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione

Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati

Art. 9 – Costituzione del fondo

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo

Art. 11 – Erogazione delle somme

Art. 12 – Coefficienti di riduzione

Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo

Art. 14 – Applicazione

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. “Legge Merloni”), riprende il concetto dell’espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all’interno delle pubbliche amministrazioni all’art. 24, comma 1, laddove prevede che “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; …”.

A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l’art. 18 della L. n. 109, ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della l.n. 11/2016 ”al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2% ….per le attività tecniche …”.

Oggi, il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Proprio per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell’ambito del GdL “Contratti pubblici” è stato elaborato da uno specifico tavolo tecnico (“GdL incentivi ex art.113 del dlgs 50/2016”), coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, lo schema di regolamento in argomento, che individua i criteri necessari e propedeutici per l’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche.

I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017. Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici – previsto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall’art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 – dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, l. 208/2015.”

A seguito dell’introduzione del comma 5-bis all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell’adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

– il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti ;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

g) direzione dell’esecuzione;

h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del … (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante), tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all’articolo 6, comma 2.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5, destina una percentuale nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell’incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all’articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura …………….. fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:

– promuove l’aggiornamento nell’ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell’approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell’ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l’indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 (Costituzione del fondo)

1. E’ costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull’importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è   destinato:

a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

– all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

– all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

– per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori

Percentuale da applicare

fino a euro 1.000.000

2%

oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000

1,8%

oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000

1,6%

oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000

1,4%

oltre euro 25.000.000

1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture

Percentuale da applicare

fino a euro 500.000,00

2%

oltre euro 500.000,00:

−        per la parte fino a euro 500.000,00

−        per la parte oltre euro 500.000,00

2%

1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

8. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del …..% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

– lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

– servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

10. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

– competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

– tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

– complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all’entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell’applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all’art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 (Quantificazione e liquidazione dell’incentivo)

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

1. Il ….. (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante), nell’atto con il quale individua i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce – su proposta del responsabile del procedimento – le percentuali di attribuzione dell’incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

– il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:

– il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

C. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

– il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l’attestazione:

– delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l’attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell’opera;

– dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell’incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla …….(nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).

2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla ……….. (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 113, comma 3 del Codice, l’esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16 (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con ………, fatto salvo quanto previsto all’articolo 15.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA

Fase programmazione

5%

Fase verifica

20%

Fase affidamento

15%

Fase esecuzione

60%

Totale 100%

Responsabile della programmazione

2%

 

 

 

2%

Responsabile del procedimento

 

7%

4,5%

9%

20,5%

Verificatore progettazione

 

10%

 

 

10%

Direzione dei lavori*

(ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l’eventuale attività del direttore operativo e dell’ispettore di cantiere)

 

 

 

27%

27%

Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**

 

 

 

10%

10%

Collaboratori tecnici ***

1,5%

1,5%

0,5%

8%

11,5%

Collaboratori giuridico-amministrativi ***

1,5%

1,5%

10%

6%

19%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori …..; Direttore operativo ….; Ispettore di cantiere.

** Fermo restando l’importo complessivo del 2%, la percentuale del   10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d’opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA

Fase programmazione

5%

Fase affidamento

25%

Fase esecuzione

70%

Tot. per fasi

Responsabile della programmazione

3%

 

 

3%

Responsabile del procedimento

 

10%

15%

25%

Direttore dell’esecuzione

 

 

30%

30%

Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione

 

 

10%

10%

Collaboratori tecnici **

1,0%

5%

8%

14%

Collaboratori giuridico-amministrativi **

1,0%

10%

7%

18%

Totale

 

 

 

100%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

 

Torna in alto