10/07/2019 – Rimborso spese acquisto libri di testo scolastici

Rimborso spese acquisto libri di testo scolastici

Oggetto

Rimborso spese acquisto libri di testo scolastici

Massima

Le funzioni dei comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio sono previste dall’art. 28, comma 1, L.R. n. 10/1988, il quale, tra le altre, indica alla lett. a), l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni ivi indicati. 

La natura del comune di ente preposto alla rappresentanza e alla cura degli interessi della comunità di appartenenza porta a ritenere che la sua funzione di assistenza scolastica si esplichi in favore degli alunni residenti nel proprio territorio, a prescindere dal fatto che gli stessi frequentino scuole site in altri comuni. 

In questo caso, ove detti alunni abbiano già ricevuto il sussidio economico di cui si tratta dal comune presso cui si trova la scuola che frequentano, l’eventuale erogazione del beneficio stesso direttamente in loro favore, anche da parte del comune di residenza, verrebbe sicuramente a configurare una duplicazione di intervento per le stesse finalità. In tale evenienza, si ritiene invece corretto che il comune di residenza rimborsi all’altro comune le somme da questo erogate.

Funzionario istruttore VALERIA RATINI

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune pone la questione del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo scolastici, ed in particolare domanda se sia corretto, nell’ipotesi in cui le somme siano state erogate in favore di minori non residenti, chiederne il rimborso ai comuni in cui questi risiedono. 

Al riguardo, si esprimono di seguito delle considerazioni generali sul meccanismo del rimborso delle spese di cui si tratta, nell’ipotesi in cui vi sia differenza tra comune di residenza degli alunni interessati dal beneficio economico e comune presso cui questi frequentano la scuola, il quale abbia erogato detto beneficio. 

Le funzioni dei comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio sono previste dall’art. 28, comma 1, L.R. n. 10/1988, il quale, tra le altre, per quanto qui di interesse, indica alla lett. a), l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all’art. 42, D.P.R. n. 616/1977, nonché la fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell’obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l’acquisto dei medesimi. 

Per quanto concerne i destinatari degli interventi comunali, si osserva che nell’ordinamento vigente il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed è l’ente cui spettano tutte le funzioni ammnistrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale (art. 8, L.R. n. 1/2006; art. 3, c. 2, e art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000). 

La natura del comune quale ente direttamente esponenziale della propria comunità di appartenenza è altresì sancita dall’art. 6, comma 1, L.R. n. 10/1988, ove è disposto che “Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale”. 

Anche la giurisprudenza sottolinea la natura del comune quale ente esponenziale per eccellenza della collettività territoriale di riferimento, preposto alla cura degli interessi della popolazione locale[1]. 

La normativa richiamata lascia intendere che il comune di residenza sia deputato ad espletare la funzione in materia di assistenza scolastica nei confronti degli alunni residenti nel proprio territorio, a prescindere dal fatto che gli stessi frequentino istituti scolastici siti in altro comune. Un tanto, proprio per la sua natura di ente preposto alla rappresentanza e alla cura degli interessi della comunità di appartenenza[2]. 

Quanto sopra porta a due ordini di considerazioni nell’ipotesi – prospettata dall’Ente istante – in cui l’erogazione di sussidi economici in favore di minori per l’acquisto di libri di testo scolastici sia avvenuta non da parte del comune di residenza, bensì da parte di un diverso comune, ove si trova la scuola che gli alunni beneficiari frequentano. 

Da un lato, il fatto che questi ultimi hanno già ricevuto il sussidio economico dal comune (diverso da quello di residenza), presso il quale si trova la scuola cui sono iscritti, comporta che l’eventuale erogazione del beneficio, da parte del comune di residenza, direttamente nei confronti del nucleo familiare di loro appartenenza, verrebbe sicuramente a configurare una duplicazione di intervento per le stesse finalità. 

Dall’altro lato, e di conseguenza, appare ragionevole che il comune di residenza degli alunni interessati dal sussidio economico possa realizzare la funzione di assistenza scolastica, di cui all’art. 28, c. 1, lett. a), L.R. n. 10/1988, che esso è chiamato a compiere, nell’ambito della generalità delle funzioni di sua competenza, rivolte alla propria popolazione residente, in termini di rimborso dei costi sostenuti dall’altro comune che ha erogato le somme (e che ne abbia fatto richiesta)[3]. 

Al riguardo, si ritiene opportuno che l’Ente, nella sua autonomia, definisca previamente, con proprio atto generale, di natura regolamentare, le modalità per lo svolgimento della funzione di assistenza scolastica e diritto allo studio, di cui all’art. 28 richiamato, nei confronti della popolazione residente, anche nell’ipotesi in cui l’istituto scolastico prescelto non sia sito nel proprio territorio, potendo apparire utili, in tale caso, strumenti di cooperazione reciproca tra enti locali[4], che evitino alla radice ogni forma di duplicazione di intervento per le stesse finalità. 

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[1] Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; TAR Campania Napoli, sez. I, 28 settembre 2011, n. 4520. 

[2] Cfr. Anci, parere 19 dicembre 2008. 

[3] Cfr. Anci, parere 19 dicembre 2008. 

[4] La materia oggetto del parere è stata già trattata nei pareri di questo Servizio prot. n. 12553 del 4 aprile 2012 e prot. n. 6433 del 26 febbraio 2013, reperibili all’indirizzo: 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri-2015/risultatoInterno/risultatoAvanzato.jsp

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