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Illegittimo imporre la proroga all’appaltatore se le condizioni economiche sono cambiate

di Stefano Usai
La proroga del contratto d’appalto – prevista dall’articolo 106, comma 11 del codice dei contratti – rappresenta comunque una fattispecie derogatoria ed eccezionale da utilizzare per assicurare la continuità delle prestazioni durante l’espletamento del procedimento per individuare il nuovo affidatario. L’istituto può essere utilizzato solo quando, oggettivamente, non sia possibile attivare i meccanismi concorrenziali e la stazione appaltante non può imporre la prosecuzione del contratto in presenza di condizioni economiche mutate in modo da determinare un indebito vantaggio economico a danno dell’appaltatore. In questi termini la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 3588/2019.

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