10/07/2019 – Estinzione concessione cimiteriale a seguito di estumulazione

Estinzione concessione cimiteriale a seguito di estumulazione

Oggetto
estinzione concessione cimiteriale a seguito di estumulazione
Massima
In caso di concessione rilasciata per la tumulazione in loculo comunale di salma individuata nel contratto, in dottrina e in giurisprudenza si ritiene che l’estumulazione del feretro determini l’estinzione della concessione per esaurimento della funzione.
Funzionario istruttore
VALERIA RATINI

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale
Testo completo del parere
Il Comune riferisce di una concessione cimiteriale, della durata di novantanove anni, con la quale è stato attribuito al concessionario ed eredi l’uso di un loculo[1] per l’“inumazione” (rectius tumulazione) individuale della salma (del figlio del concessionario) indicata nel contratto. Gli eredi del concessionario, successivamente deceduto, hanno fatto istanza al Comune di estumulare dal loculo detta salma, al fine di ridurla in cassetta ossario e ritumularla nello stesso loculo, ove hanno manifestato la volontà di riporre in futuro anche la salma della madre[2]. 

Il Comune ritiene di poter accogliere la domanda di estumulazione, mentre è dell’avviso di non consentire la tumulazione nel loculo di cui si tratta di un feretro diverso da quello del soggetto nominalmente individuato nella concessione, in quanto osserva che il loculo è stato concesso per un determinato scopo e di conseguenza l’estumulazione determina l’estinzione della concessione per esaurimento della finalità per cui la stessa è stata fatta. Sulla correttezza o meno di siffatta impostazione il Comune chiede parere. 

Sentita l’Area promozione salute e prevenzione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si esprime quanto segue. 

Si premette che l’attività di questo Servizio consta nel fornire un supporto giuridico generale sulle questioni poste dagli enti, che possa essere di aiuto per la soluzione dei casi concreti che li riguardano, in relazione alle loro peculiarità. 

Si precisa altresì che questo Servizio non è deputato ad esprimere considerazioni sugli atti negoziali stipulati dall’Ente, la cui interpretazione compete solo alle parti da cui provengono e, in ultima istanza, al giudice competente eventualmente adito. 

Un tanto premesso, in via collaborativa si esprimono le seguenti considerazioni. 

Dalla lettura del contratto di concessione, emerge che il Comune dà e concede e il privato contraente “accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi l’uso del loculo …per inumazione della salma” della persona ivi identificata. 

In particolare, per quanto concerne gli eredi, nel contratto si specifica che alla morte del concessionario “il diritto di uso, relativo al loculo concesso, passerà alla morte del concessionario agli eredi”, con l’espressa riserva che il “Comune non riconoscerà mai, per i relativi diritti ed obblighi, che uno solo degli eredi”, da designarsi nei modi ivi stabiliti. 

Il diritto di uso concesso non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto ad altri, eccettuato quanto previsto per gli eredi. 

Dalle espressioni sopra richiamate, sembrerebbe che il contratto attribuisca al concessionario e agli eredi il diritto di tumulare nel loculo il feretro del soggetto ivi espressamente e nominativamente indicato. 

A voler assumere, muovendo dal tenore letterale del contratto, che il Comune abbia concesso e il concessionario abbia accettato (per sé e i suoi eredi) l’uso del loculo per la tumulazione di una salma specifica, questo porterebbe a ritenere che l’estumulazione di quel feretro determini l’estinzione della concessione per esaurimento della finalità per cui questa era stata chiesta ed ottenuta. 

E così, con specifico riferimento all’ipotesi del posto a tumulazione individuale (colombario, loculo, a seconda delle denominazioni localmente usate, che possono essere variamente diversificate) concesso “esclusivamente” per il feretro di defunto determinato o comunque per il quale l’atto di concessione specifichi che la concessione è stata fatta per accogliervi quel determinato feretro, la dottrina ha osservato che qualora venga richiesta l’estumulazione del feretro di destinazione, si ha l’effetto che viene ad esaurirsi il fine originario per cui era sorta la concessione e, conseguentemente, si ha l’estinzione della concessione[3]. 

Peraltro, si ribadisce che, trattandosi di atto negoziale, la relativa interpretazione compete unicamente alle parti, con la conseguenza che il Comune potrebbe anche aderire ad un’interpretazione del contratto di concessione diversa da quella che appare corrispondente al tenore letterale dello stesso. 

Al riguardo, risulta ad ogni modo utile suggerire al Comune di regolamentare espressamente l’istituto della concessione di loculi di proprietà comunale, per uso esclusivamente di salma determinata oppure per uso del concessionario e dei suoi familiari, anche per quanto concerne la fattispecie dell’estinzione. 

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[1] Trattasi di loculo di proprietà del Comune. 

[2] Della persona la cui salma è ivi tumulata. 

[3] Sereno Scolaro, Le concessioni cimiteriali, Maggioli, 2008, pagg. 220-222. Lo stesso autore osserva inoltre che, nel caso in cui invece, a fronte di una concessione d’uso stipulata per una determinata salma, il loculo venisse utilizzato per altra persona, si avrebbe la fattispecie della decadenza della concessione per inadempimento contrattuale, consistente nel fatto del mancato uso del loculo per la destinazione impressa nell’atto di concessione (cfr. Sereno Scolaro, La polizia mortuaria, op. cit, p. 280). Si veda anche TAR Parma 12 giugno 2006, n. 290, che evidenzia come la concessione cimiteriale sia strettamente connessa e subordinata alla permanenza in loco della salma e si estingua quando questa sia estumulata. Cfr. nota n. 1956 del 13 febbraio 2018 di questo Servizio.

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