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Titoli di studio, abilitazioni, carriera, pubblicazioni: sono quattro le categorie di titoli utili per il concorso da dirigente

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Le norme di riferimento

L’art. 28D.Lgs. n. 165 del 2001 regola l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per concorso ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Col regolamento approvato col D.P.R. n. 272 del 2004 sono stati definiti: le percentuali dei posti riservati, i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento delle selezioni, l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. Il comma 2-bis dell’art. 3 rinvia ad apposito Dpcm i titoli valutabili nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell’ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo non può superare il 40% della votazione finale del candidato.

Col D.P.R. n. 70 del 2013 è stato poi approvato il Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, il cui art. 7 è dedicato al reclutamento dei dirigenti, che in particolare disciplina i requisiti di ammissione, la durata del corso-concorso, la riserva. Modifica in più punti il Regolamento del 2004.

Le categorie

Le categorie di titoli valutabili, elencate all’art. 2 del D.P.C.M. n. 78 del 2018, sono: a) titoli di studio universitari ed altri titoli; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio; d) pubblicazioni scientifiche. Titoli che sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso, salvo che in due casi: la laurea qualora ottenuta con un punto superiore alla votazione di 105 e il dottorato di ricerca qualora utilizzato quale requisito di ammissione al concorso.

Il valore massimo attribuito ai titoli è determinato in 120 punti; nei concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica, qualora l’amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, il valore è aumentato a 160 punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

I titoli di studio

Non oltre 41 punti possono essere attribuiti ai titoli di studio universitari: diploma di laurea o laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale, master universitari di primo livello e di secondo livello, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Ulteriori 9 punti possono essere attribuiti ad altri titoli, ma solo se attinenti alle materie delle prove d’esame: titolarità di insegnamenti e attività di docenza presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, istituzioni formative autorizzate e/o accreditate dal Miur.

Le abilitazioni

12 sono i punti attribuibili alle abilitazioni professionali, se attinenti alle materie delle prove d’esame, suddivise a seconda se il titolo di studio richiesto è uno di quelli richiesti dal bando per l’ammissione al concorso ovvero è diverso ma attinente alle materie delle prove d’esame. E’ altresì valutabile l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l’accesso al concorso.

La valorizzazione della carriera

I titoli di carriera e di servizio riguardano: i rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari per i quali è consentito accedere al concorso, valorizzando con ulteriori punti le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali; gli incarichi conferiti con provvedimenti formali dall’amministrazione di appartenenza o da altri soggetti pubblici; il lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato o dell’incarico che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento; l’inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall’assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso; i servizi militari di leva, solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari necessari per l’accesso al concorso.

Le pubblicazioni

Restano le pubblicazioni scientifiche, valutate nel complesso con un punteggio massimo di 8 punti, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali è bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d’esame.

D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78 (G.U. 27 giugno 2018, n. 147)

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