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Si chiede se un segretario Comunale – può essere incaricato con contratto di collaborazione per coordinamento funzioni segreteria e rapporto con gli organi per sole 3 ore settimanali
Il comma 1148, lettera h), dell’art. 1L. 27 dicembre 2017, n. 205 fa decorrere dal 1 luglio 2019 l’applicazione del divieto di cui all’art. 7D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Alla luce di tale disposizione, si chiede se un segretario Comunale – può essere incaricato con contratto di collaborazione per coordinamento funzioni segreteria e rapporto con gli organi per sole 3 ore settimanali, circa 120 annue, le cui modalità di esecuzione (tempo e luogo) sono stabilite solo dal Segretario, oppure se la prima fattispecie non è percorribile, è legittimo configurare tale rapporto come lavoro occasionale
a cura di Maria Grazia Vivarelli
La disposizione è stata interpretata con la Circ. 23 novembre 2017, n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” – che al punto 4 sotto la rubrica “4. Gli incarichi di collaborazione nel settore pubblico” stabilisce che “In premessa occorre ricordare che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, era già previsto dall’art. 2, comma 4d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In attuazione, quindi, della suddetta previsione normativa, l’art. 5d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 interviene sull’art. 7d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introducendo disposizioni normative in materia di incarichi di collaborazione e previsioni di coordinamento normativo. Con l’aggiunta del comma 5-bis, dunque, viene data attuazione al divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro… “. Resta ferma la disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevista dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001 e il principio generale secondo cui le amministrazioni sono chiamate ad evitare comportamenti elusivi del disposto normativo. A seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, fermo restando il predetto divieto, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione. Nell’ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all’art. 7, comma 5-bisd.lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo…”.”.
Peraltro, la Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione SCCLEG/37/2015/PREV, ha precisato il campo di applicazione della disposizione in argomento affermando che “Il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno previsto dall’articolo 2, comma 4, d.lgs. 81/2015 si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data”.
Ne deriva che la norma qui in commento riguarda esclusivamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione caratterizzati dall’eterodirezione con personale esterno e non è applicabile alla fattispecie del segretario Comunale cui si intende attribuire l’incarico aggiuntivo in esame.
Per quanto riguarda l’attribuibilità al Segretario Generale delle funzioni di segreteria e rapporto con gli organi – per sole 3 ore settimanali, circa 120 annue – la norma di riferimento, alla base della diffusa scelta organizzativa di attribuire funzioni gestionali al Segretario comunale, è l’art. 97, comma 4, lett. d)D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che stabilisce che “4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:…d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”. Il comma 6 prevede poi che “6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni”.
L’articolo 1 del CCNL integrativo dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003(accordo n. 2), nel declinare le condizioni oggettive e soggettive necessarie a giustificare la maggiorazione dell’indennità di posizione disciplinata dall’art. 41 del CCNL stipulato il 16 maggio 2001, prevede espressamente:
— “A/1) Condizioni oggettive. Si riferiscono all’Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell’Ente, della funzione di sovraintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all’interno o all’esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche).
— A/2) Condizioni soggettive. Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).
B) CRITERI: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione per la delineazione delle condizioni e dei parametri.
C) PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione”. Stabilisce poi che “L’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga.…. L’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento”.
Ne deriva che legittimamente al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni gestionali remunerate nei limiti di cui sopra.

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