09/12/2019 – Nella richiesta dei danni per l’occupazione illegittima nei confronti del privato il Comune non può sostenere l’acquisizione per usucapione

Nella richiesta dei danni per l’occupazione illegittima nei confronti del privato il Comune non può sostenere l’acquisizione per usucapione
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30195, del 20 novembre 2019, ha accolto il ricorso di alcuni contribuenti nei confronti del Comune; per i giudici di legittimità in assenza di una procedura regolare la pubblica amministrazione non può diventare proprietaria del terreno senza corrispondere alcun indennizzo al titolare.
Il contenzioso
La Corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva disatteso la domanda di risarcimento danni proposta avverso un Comune , per l’occupazione usurpativa dei terreni in loro proprietà disposta con delibera di Giunta, sulla individuazione delle aree per la realizzazione di un programma costruttivo dello Iacp, priva dei termini di inizio e fine alla procedura espropriativa.
Nelle raggiunte conclusioni, la Corte di merito, ferma la natura usurpativa della procedura osservata e l’applicabilità della disciplina privatistica, ha ritenuto il diritto del privato a rivendicare il bene occupato paralizzato, negli effetti, dall’eccezione di usucapione sollevata dal Comune.
I privati cittadini a seguito della disattesa domanda di risarcimento dei giudici della Corte territoriale si sono rivolti alla Cassazione sostenendo , principalmente, che la Corte di merito non avrebbe considerato che l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, fintantoché non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, non priva il proprietario del possesso del bene, ragione per la quale continua a riconoscersi al primo una indennità per l’occupazione.
La sentenza della Cassazione
Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso è fondato. Secondo un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema o occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l’acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d’urgenza, ecc.) -, occorre l’allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem”, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario – possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass. civ. n. 10289 del 27 aprile 2018).
Per la Cassazione l’affermato principio in discontinuità applicativa di una precedente sentenza che voleva che la P.A. responsabile di un’occupazione illegittima potesse efficacemente eccepire l’usucapione ventennale allo scopo di fare cessare l’illecito permanente e di acquisire senza oneri la proprietà del bene in ragione della cd. retroattività reale propria dell’usucapione (Cass. civ. n. 19294/2006Cass. civ. n. 3153/1998), si fa carico di più recenti sviluppi normativi della materia e della giurisprudenza sui primi affermatasi.
Come quindi ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa l’occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un bene privato, al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante , in quanto “definisce un illecito permanente non vale ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione, nel conseguito effetto, altrimenti, di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu” (Cons. di Stato, nn. 3838/2017n. 329/2016n. 3988/2015).
Anche l’usucapione ventennale (cfr. Cass. civ. n. 22929/2017 e su cui interviene anche SU Cass. civ. n. 735/2015) resta quindi subordinata nella sua integrazione all’evidenza che la P.A. deduca e dimostri in suo favore l’interversione del possesso in discontinuità con il precedente titolo non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Le conclusioni
Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello , in altra composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

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