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Condizioni di applicabilità degli incentivi al personale comunale per il recupero dell’evasione tributaria
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Dopo il magistrato contabile dell’Emilia Romagna (delibera 18 settembre 2019, n. 52), anche la Corte dei conti-Lombardia, con delibera 6 novembre 2019, n. 412, si esprime, ai sensi dell’art. 7, comma 8L. 5 giugno 2003, n. 131, in relazione alle condizioni di applicabilità della possibilità di destinare incentivi economici a favore di dipendenti per lo svolgimento di attività correlate all’accertamento dei tributi comunali; e l’orientamento è conforme.
La normativa di cui si discute è l’art. 1, comma 1091L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), secondo cui “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.“; norma che ha reintrodotto nell’ordinamento la possibilità di accantonare una quota del gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate, ivi compresa l’incentivazione del personale a ciò dedicato.
In relazione alla medesima, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere volta a conoscerne le modalità di applicazione; in particolare, il rappresentante legale, nell’evidenziare che l’applicazione della suddetta norma è possibile, per espressa indicazione del legislatore, solo nei confronti dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti TUEL, ha chiesto se, ai fini della possibilità di attribuire l’incentivo al settore entrate, la data entro la quale dev’essere approvato il bilancio di previsione sia il 31/12 dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1D.Lgs. n. 267/2000, oppure se a tale scopo possa considerarsi valido anche l’eventuale termine successivo al 31/12 stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno in presenza di motivate esigenze, come previsto nell’ultima parte del medesimo art. 151D.Lgs. n. 267/2000.
Come detto, conformemente a quanto affermato dal collegio dell’Emilia Romagna, la Corte lombarda evidenzia che il termine per l’approvazione del bilancio indicato nella normativa soprarichiamata, è da intendersi il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ex art. 163, comma 1, TUEL, e non anche il termine differito di cui all’art. 163, comma 3, dello stesso decreto, così che, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, ancorché per effetto di proroghe normativamente disposte, entrando in esercizio provvisorio, il legislatore limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale; ciò, in base alla sottesa considerazione concernente la fase di criticità in cui versa quell’ente che non sia in grado di corrispondere al fondamentale obiettivo della tempestiva approvazione del bilancio di previsione.
La Corte dei conti-Lombardia, inoltre, considera privo di pregio il diverso avviso di Ifel-Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (Fondazione ANCI), secondo cui (Il Fondo incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate (co. 1091 della Legge di Bilancio 2019). La nota di approfondimento IFEL) il riferimento al termine di adozione del bilancio di previsione è da intendersi riferito anche all’eventuale proroga rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, per cui per il 2019 occorre avere riguardo alla data del 31 marzo 2019, ex D.M. Interno 25 gennaio 2019, atteso che, se il legislatore avesse voluto fare espresso riferimento ai termini non prorogati ma ordinariamente previsti dal TUEL, lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione e del 30 aprile per il rendiconto, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019 (il comma 905art. 1L. n. 145/2018, infatti, limita l’applicazione di talune semplificazioni amministrative ai “comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente…“.).
A tale riguardo, il giudice lombardo precisa che la norma richiamata prevede espressamente che alcune specifiche norme recate in disposizioni di legge precedenti (contenute in leggi finanziarie, di bilancio, di semplificazione, ecc.) a decorrere dall’esercizio 2019, “…non trovano applicazione…” nei confronti dei “…comuni (…) che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente…”, intendendo così specificare che alcune norme precedenti alla Legge di bilancio 2019 ed ordinariamente applicabili agli enti locali, non si applicano più “…a decorrere dal 2019…“, proprio nei confronti degli enti più virtuosi (che hanno rispettato il termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre e del conto consuntivo del 30 aprile); quindi si tratta, all’evidenza, contrariamente a quanto asserito dall’IFEL, di fattispecie legislativa assolutamente non sovrapponibile, neanche sotto il profilo meramente esegetico, a quella che qui ne occupa, sia in quanto il citato comma 1091 è contenuto nella medesima legge di bilancio, sia in quanto è indubbiamente (ed esclusivamente) applicabile agli enti che hanno rispettato il termine legale di approvazione del bilancio.
In altri termini, per la magistratura contabile, le possibilità di riconoscere incentivi economici a favore di dipendenti per lo svolgimento di attività correlate all’accertamento dei tributi comunali sono collegate non solo all’identificazione di precisi obiettivi dell’ufficio tributi, ma anche ad una certa virtuosità dell’ente, così che possono avvalersi della facoltà in esame solo i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini ordinari del TUEL (non avvalendosi di proroghe): 31 dicembre per il bilancio e 30 aprile per il rendiconto.
Tutto quanto premesso, le conclusioni a cui stanno giungendo le sezioni territoriali della Corte dei conti, mettono evidentemente in crisi l’erogazione dell’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2019, dal momento che la maggior parte dei comuni italiani non riesce a rispettare il termine del 31 dicembre (che, per questo, viene sistematicamente prorogato); d’altra parte, mentre è vero che l’ente che non approva il bilancio entro il 31 dicembre si trova a operare nei primi mesi dell’anno successivo in esercizio provvisorio, non si comprende come questa circostanza possa impedire all’ente di stanziare le somme relative al fondo con l’approvazione del bilancio di previsione (o dopo, con apposita variazione, a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente), incidendo i vincoli dell’esercizio provvisorio sull’ente solo fino all’approvazione del documento contabile previsionale e, vieppiù, non ostando all’attività di tipo accertativo dell’ufficio tributi, né alla gestione della riscossione volontaria coattiva delle entrate tributarie.
Si aggiunga che ad analoga conclusione è pervenuto il Servizio Studi della Camera, che commentando sia le modifiche approvate dal Senato della Repubblica al progetto di legge di bilancio (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0006h_vol_II.pdf?_1570974541742), sia la legge di bilancio come approvata in via definitiva (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0006i_vol_III.pdf?_1570974109877), afferma che l’art. 1, comma 1091 (Potenziamento uffici comunali gestione entrate), “consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge , di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge.”.
Per queste ragioni, pur nel pieno rispetto delle autorevoli affermazioni della magistratura contabile, è auspicabile un chiarimento normativo al riguardo, allo scopo di riconoscere pienamente i dovuti incentivi al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate (così come accadeva in relazione all’incentivo collegato all’ICI, completamente disancorato dall’approvazione dei documenti di bilancio previsionale/consuntivo), dal quale sicuramente non dipendono i tempi occorrenti per l’approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto della gestione.

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