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Pagamento dei servizi di Polizia Locale per eventi privati: le regole

Pubblicato da lentepubblica.it il 6 novembre 2018

Pagamento dei servizi di Polizia Locale per eventi privati: la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 123/2018 ne ha chiarito la corretta applicazione.


La Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 123/2018 ha chiarito la corretta applicazione dell’articolo 22, comma 3-bis, del Dl 50/2017, concernente l’obbligo per il privato di pagare i servizi di viabilità dovuti a un evento organizzato e promosso privatamente.

In sostanza è l’assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere private le diversificate tipologie di possibile considerazione per l’applicazione della disposizione: un servizio di viabilità per un funerale (che peraltro, insieme alle processioni è disciplinato direttamente dal T.u.l.p.s. in quanto pubblica riunione) non viene eseguito certo nell’interesse dei familiari dello scomparso bensì nell’interesse generale dei cittadini a prevenire e così evitare ingorghi stradali.

Insomma, questa matrice di lettura della norma permette di ricomprendere, in maniera unitaria e sistemica, tutte le condivisibili ipotesi di esclusione poi formulate dai Comuni remittenti che, a ben vedere, riproducono molte delle esclusioni già applicate a margine della disciplina riguardante le prestazioni a pagamento rese dalla polizia locale a favore di terzi, ai sensi dell’art. 43, comma 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 precedentemente esaminato.

Le modalità di pagamento, invece, sono le seguenti:

  • le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, per le esigenze conseguenti all’ art. 22, comma 3-bis vadano remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dal tutt’ora vigente art. 38, comma 5 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000;
  • e richiamate ore di servizio aggiuntivo siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale al personale venga riconosciuto, altresì, un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quello della prestazione lavorativa resa;
  • gli oneri derivanti da ambedue le statuizioni siano finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinata, nell’ambito delle somme versate complessivamente dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.

Ne consegue che, nel disciplinare la materia, risulti opportuno considerare sin d’ora il differente costo orario, nel caso le prestazioni vengano prestate in eccedenza all’ordinario orario di lavoro.

In allegato il testo completo della deliberazione.

Fonte: Corte dei Conti Emilia Romagna

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