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Tari: i chiarimenti della Cassazione
Pubblicato il 8 ottobre 2019

I Comuni devono adottare la tariffa TARSU non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione civile, sez. VI-5, nell’ordinanza n. 23435, depositata il 19 settembre 2019, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, 2149/2017, che la condannava, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, al pagamento dell’avviso TARSU ricevuto.
Nel caso di specie, la contribuente aveva ricevuto un avviso di pagamento TARSU 2008, la cui tariffa era stata adottata dal Comune nel 2010, oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’ente, a seguito della ratifica, da parte del Consiglio comunale, della delibera di giunta che aveva rideterminato le tariffe.
I giudici di legittimità hanno ricordato che il tributo sui rifiuti, pur essendo un tributo erariale di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi del d.lgs. 507/1993 deve essere determinata dal Comune prima dell’approvazione del bilancio di previsione e si applica dal 1° gennaio dell’anno.
In caso di mancata approvazione entro tale termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Pertanto, la tariffa, inerente la gestione del rifiuti, deve essere adottata dai Comuni, con apposito regolamento, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e l’eventuale modifica della stessa disposta in un momento successivo, non può avere effetto retroattivo.

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