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Il rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Con il decreto 5 agosto 2019 il MEF ha adottato il regolamento che disciplina le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
Tenuta e formazione elenco soggetti abilitati. La Direzione della giustizia tributaria del MEF provvede alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati. L’elenco è articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d) (i soggetti di cui all’art. 63, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ), e) (i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio), f) (i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza), g) (i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel C.N.E.L.) e h (i dipendenti dei CAF ) del comma 3 dell’art. 12D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Requisiti generali per l’iscrizione nell’elenco. Per l’iscrizione nelle sezioni dell’elenco sono necessari i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea; godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità che si vedranno in seguito; non essere iscritto in nessuno degli albi professionali (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.);non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione; non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
La Direzione della giustizia tributaria effettua annualmente, anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e dell’assenza di cause di incompatibilità, mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.
La domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione è compilata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del MEF. La domanda di iscrizione è presentata esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui l’istante sia titolare, all’indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della giustizia tributaria ed indicato nel modulo. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria.
Gli allegati alla domanda. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione i richiedenti devono allegare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà. Il richiedente, ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento, allega una foto con le seguenti caratteristiche: formato digitale «jpg», sfondo uniforme bianco, inquadratura frontale. Il file relativo alla foto deve essere nominato con cognome e nome completo.
La iscrizione nell’elenco. I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell’art. 12D.Lgs. n. 546 del 1992 che, alla data antecedente l’entrata in vigore del regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall’Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell’elenco. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e a produrre l’attestazione.
La Direzione della giustizia tributaria, accertata la regolarità della domanda, provvede all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda o di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l’integrazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego.
La tessera di riconoscimento. La Direzione della giustizia tributaria, in seguito all’iscrizione, rilascia la tessera di difensore abilitato all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La tessera nominativa, munita di foto contiene l’indicazione della sezione dell’elenco nella quale il soggetto è iscritto, il numero di iscrizione e l’eventuale termine di validità. In caso di cancellazione dall’elenco la tessera va restituita senza indugio.
Le incompatibilità. L’art. 9 del regolamento contiene le cause di incompatibilità. L’attività’ di assistenza tecnica:
– non può essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente.
– non può essere esercitata, altresì, nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente.
L’attività di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile:
– con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
– con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.
Doveri e deontologia. L’attività di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull’autonomia del giudizio intellettuale. L’iscritto è tenuto ad uniformarsi, in quanto compatibili, ai principi contenuti nel codice deontologico forense. a violazione dei doveri può comportare, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione.
Diniego, sospensione, revoca. La Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca. E’ prevista una specifica procedura.
La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo a provvedimenti di sospensione e revoca ed utili a garantire il corretto esercizio delle attività di rappresentanza e assistenza tecnica è acquisita dall’autorità giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e da chiunque ne abbia avuto conoscenza. Le agenzie fiscali, gli altri enti impositori ed i soggetti della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni, segnalano alla Direzione della giustizia tributaria i casi di incompatibilità, di diniego, di sospensione e di revoca eventualmente riscontrati nell’esercizio delle proprie attività istituzionali.
Il provvedimento di diniego dell’iscrizione è adottato in mancanza dei requisiti previsti.
La sospensione consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio dell’assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilità gravi, tenendo conto dei principi di gradualità di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili. Il soggetto sospeso è tenuto ad astenersi dall’esercizio della assistenza, senza necessità di alcun ulteriore avviso.
La revoca dell’iscrizione è disposta quando viene meno uno dei requisiti generali per l’iscrizione o nelle ipotesi di accertamento della falsità delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l’iscrizione. La revoca è disposta, altresì, nei casi di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’elenco. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del relativo provvedimento. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l’iscritto dall’elenco.
La sospensione cautelare può essere disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi di determinate misure cautelari detentive o interdittive, misure di sicurezza detentive, sentenze penali, condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, ecc. La sospensione può avere una durata non superiore a un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.
Pubblicazione elenco. L’elenco degli iscritti è pubblicato sui siti istituzionali del MEF.
Entrata in vigore dell’elenco. Le disposizioni del regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella GU. La pubblicazione è avvenuta in data 4 ottobre 2019. L’entrata in vigore è fissata al 1° aprile 2020.
Fase transitoria. L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest’ultima, entro novanta giorni dalla data del 4 ottobre 2019, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca. I dati richiesti, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del personale dell’Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice è fornita da quest’ultima.
Invarianza finanziaria. Dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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