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Doppio limite di destinazione sulle entrate da oneri di urbanizzazione per interventi finanziati da terzi
di Vincenzo Giannotti
L’utilizzazione degli oneri di urbanizzazione, rispetto ai quali per gli anni 2016 e 2017 il legislatore ha permesso agli enti locali una deroga al principio di generica destinazione a spese di investimento, a partire dall’anno 2018 potrà avvenire in via esclusiva per le sole finalità indicate dalla normativa (articolo 1, comma 460, della legge 232/2016) con la conseguenza che, altre destinazioni volute dall’ente, sono da considerare illegittime in quanto disposte in violazione di legge. Inoltre, nel caso in cui l’ente abbia destinato sin dall’inizio quelle risorse finanziarie come quota di co-partecipazione al finanziamento regionale per specifici interventi, non potrà successivamente destinare eventuali economie, fino alla propria quota di partecipazione originaria, per utilizzare queste risorse finanziarie per una destinazione diversa da quella originaria del finanziamento ricevuto (nel caso di specie per manutenzione straordinaria delle strade comunali). Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n. 70/2019 della Corte dei conti del Piemonte.

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