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Lombardia, del. n. 368 – Affrancamento del prezzo PEEP
Pubblicato il 8 ottobre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimuovere i vincoli di prezzo massimo alla cessione di immobili realizzati tramite convenzioni di edilizia popolare.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 368/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre 2019, hanno richiamato la vigente disposizione in materia (art. 25 undecies, legge 136/2018), secondo cui i Comuni possono affrancare, ovvero rimuovere il prezzo massimo di cessione di immobili realizzati tramite convenzione PEEP, secondo un’apposita procedura.
I magistrati contabili hanno ricordato che, la rimozione del prezzo massimo di cessione degli  immobili, realizzati mediante convenzione di edilizia popolare, può essere effettuata soltanto:
– dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
– con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
– su richiesta della persona fisica che vi abbia interesse;
– secondo la percentuale di calcolo del corrispettivo dovuto al Comune, definita con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;
– con eventuali dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancamento, da versare al Comune, secondo i criteri e le modalità definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, gli enti possono affrancare il prezzo massimo di cessione di immobili realizzati con convenzione di edilizia popolare, nel rispetto della specifica procedura di affrancazione prevista dall’art. 25 undecies della legge 136/2018.

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