Print Friendly, PDF & Email

Possibile il licenziamento di un dipendente pubblico che interviene in un conflitto di interessi

 09/10/2018 

La legge 241/1990 si esprime chiaramente sulle questioni riguardanti i conflitti di interessi, affermando che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, quindi un dipendente pubblico ha tanto l’obbligo di segnalare e rilevare un procedimento di conflitto di intessi, ma altresì deve astenersi dall’intervenire in merito.

Un dipendente che si decide di violare questa legge, più volte, anche solo in presenza di un conflitto di interessi potenziale, si ritrova nella posizione di aver infranto più volte il regolamento contrattuale firmato, quindi è passibile di licenziamento a causa del comportamento, che non permetterebbe di consentire un sereno e funzionale rapporto di lavoro. In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza 22683/2018.

Il caso prende il via da un’amministrazione che ha fatto notare come il funzionario tecnico responsabile del procedimento amministrativo aveva un ruolo da esaminatore, con il ruolo di responsabile dell’istruttoria e con il compito di controllare dell’attività procedurale e di formulare valutazioni discrezionali, azioni che lo avevano portato a infrangere continuativamente i suoi doveri di trasparenza e imparzialità, poiché non aveva mai segnalato la situazione di conflitto di interessi, nonostante coprisse anche il ruolo di socio unico e titolare del 50% delle quote di due società che si trovavano coinvolte proprio nei processi amministrativi di cui era responsabile.

In quanto responsabile doveva astenersi dall’intervenire con il conflitto di interessi sotto procedura,  per questo l’ufficio dei procedimenti disciplinari ha deciso di avviare la pratica di licenziamento senza alcun preavviso. L’ufficio ha proceduto in questo modo, facendo leva sulla legge 241/1990 (articolo 6-bis) riguardo il procedimentoamministrativo, oltre che sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrambi obbliganti l’astensione del dipendente dal procedimento amministrativo riguardante la (o le) società di cui un dipendente è possessore di quote rilevanti o socio. Il dipendente si è poi rivolto alla Corte d’appello per contestare il licenziamento, ma questa ha sentenziato che la sanzione era proporzionata e legittima, stando all’articolo 3, comma 7, lettera i) del contratto collettivo, ai punti riguardanti le situazioni di conflitto di interessi.

Già da prima delle disposizioni introdotte dal DPR 62/2013 del Codice di comportamento, con la legge 241/1990, articolo 6-bis, era ben chiaro l’obbligo di astensione da parte di un dipendente pubblico, anche solo riguardo alla consultazione di pratiche in grado di creare conflitto di interessi, in pratiche che lo vedevano coinvolto.

Articolo di Riccardo Antonini

Torna in alto