09/08/2019 – Tutte le novità della legge 58/2019 dai budget assunzionali ai limiti al trattamento accessorio

Tutte le novità della legge 58/2019 dai budget assunzionali ai limiti al trattamento accessorio

 09/08/2019
La Legge 58/2019, convertita dal recente Decreto 34/2019 ha il merito di aver inserito diverse novità riguardanti i nuovi limiti del trattamento accessorio, alla determinazione del budget dedicato alle assunzioni. Proprio quest’ultimo aspetto viene trattato dai commi 1 e 2 dell’art.33, i quali cambiano le modalità di calcolo per Regioni ed i Comuni, tramite l’individuazione di un valore massimo corrispondente al costo totale del personale dipendente. Questo valore coincide con una percentuale relativa alla media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati, quest’ultima modifica è stata effettuata durante la fase di conversione.
L’importo dovrà essere considerato al netto delle cifre vincolate, come le entrate relative al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, i Comuni dovranno prendere conto solo di questo fattore.
Le percentuali sono state regolate in base alla fascia demografica, attraverso un decreto in concerto tra il Ministro della PA ed il Ministero di Via Venti Settembre, dopo aver ascoltato il parere della Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome. Le assunzioni, dovranno essere contenute nel piano triennale, come contenuto nel Decreto Legislativo 165 del 2001 all’art.6, quindi nel caso venga prevista un’approvazione in mezzo all’anno di esercizio, andrebbe risistemato, esclusivamente per le assunzioni non ancora avvenute. In ogni caso, la norma prevede che venga comunque rispettato l’equilibrio di bilancio, aspetto controllato dall’organo di revisione.
Attraverso lo stesso Decreto, il Ministero definisce che le date di partenza del nuovo regolamento devono ancora essere verificate.
In caso gli Enti oltrepassino i valori di soglia, dovranno adoperarsi in un percorso di riduzione del rapporto su base annuale, fino a raggiungere l’equilibrio nel 2025, ricorrendo anche ad un turnover inferiore al 100%. Proprio dal 2025, gli Enti che superano tale rapporto, potranno applicare un turnover del 30% fino al raggiungimento del sopracitato equilibrio.
Per quanto riguarda il limite al trattamento accessorio, definito in passato dal D.Lgs 75/2017, varia positivamente o negativamente in base al valore medio pro-capite con riferimento all’anno 2018 in confronto al fondo per la contrattazione integrativa, riferendosi alla base di calcolo del personale in servizio fino al 31 dicembre 2018. Il nuovo limite quindi è soggetto alle dinamiche anagrafiche, ma non tralascia l’importanza della contrattazione decentrata, potrà essere inoltre richiesto un confronto sindacale, non obbligatorio, ma di primaria importanza se l’Ente vuole riportare il valore del fondo all’entità originaria. Se i Comuni privi di posizioni dirigenziali vorranno utilizzare le possibilità offerte dall’articolo 11-bis del Decreto Legge 135/2018, il quale prevede l’aumento di retribuzione di posizione in funzione dei nuovi massimali stabiliti, si dovrà calcolare la riduzione del budget destinato agli eventuali dipendenti a tempo indeterminato.
Tutte le risorse dedicate a questo trattamento sono regolate dalle disposizioni della Corte dei Conti, anche se restano al di fuori dei limiti decisi dall’art.33.
 
Articolo di Laura Egidi

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