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Richiesta di specifica professionalità per la manutenzione del verde pubblico. Legittimità

Tar Lombardia , Milano , Sez. IV , 08 / 08 / 2019 , n.1862
Scritto da Roberto Donati 8 Agosto 2019
In una gara “per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico” è legittima la richiesta in capo ad un unico soggetto di una specifica professionalità.
Il Disciplinare di gara prevedeva  che “l’impresa dovrà avere almeno 1 figura professionale in organico regolarmente assunta a tempo indeterminato con una preparazione altamente qualificata quale iscrizione all’albo dei periti agrari, o degli agronomi o degli agrotecnici con esperienza triennale documentata (curriculum) e, inoltre, avente certificazione ISA (International Society of Arboricolture) ETW (European Tree Worker) o ETT (European Tree Technician)”.
Un’impresa viene esclusa per carenza del suddetto requisito ( indica due diverse figure professionali, ciascuna delle quali in possesso di uno solo dei due requisiti ) e ricorre invocando in particolare la  violazione del principio del favor partecipationis.
Tar Lombardia , Milano , Sez. IV , 08 / 08 / 2019 , n.1862, stabilisce che le richieste della stazione appaltante sono legittime e non irragionevoli , e respinge il ricorso.
La lex specialis è inequivoca nel richiedere che i due requisiti in questione – ovvero: i) la preparazione altamente qualificata dimostrata dall’iscrizione all’albo dei periti agrari, o degli agronomi o degli agrotecnici con esperienza triennale documentata da un curriculum e ii) la certificazione ISA, ETW o ETT – siano posseduti cumulativamente (come dimostra l’utilizzo della locuzione “e, inoltre”) dalla stessa figura professionale;
– la ricorrente è pacificamente sprovvista di una figura professionale in possesso di entrambi i requisiti, come emerge dalla lettura dello stesso ricorso;
– non può ritenersi consentito dalla lex specialis, alla luce del chiaro tenore letterale della stessa, che un concorrente sopperisca a tale mancanza indicando due diverse figure professionali, ciascuna delle quali in possesso di uno solo dei due requisiti;
La stazione appaltante, pertanto, ha correttamente ritenuto che la ricorrente fosse sprovvista del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto, avendo essa dichiarato di possedere l’iscrizione agli albi delle competenze agronomiche e la certificazione ISA o ETT facendo ricorso a due distinte figure professionali anziché ad un unico soggetto.
In tal senso  l’individuazione degli specifici requisiti di ammissione e partecipazione ad una gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di macroscopica illogicità o irragionevolezza, che nella fattispecie evidentemente non ricorrono, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto.
La ricorrente, pertanto, è stata legittimamente esclusa dalla gara in quanto sprovvista di un requisito tecnico-professionale richiesto da una legittima previsione della lex specialis.

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